Relazione di servizio omissiva e grave negligenza del pubblico dipendente (TAR Trentino-Alto Adige n. 271 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La relazione di servizio redatta da un appartenente alla Polizia di Stato deve dare conto in modo veridico e completo dei fatti appresi nello svolgimento delle proprie funzioni. L’omissione consapevole di una circostanza rilevante, non approfondita prima di riferire ai superiori, integra la fattispecie di grave negligenza in servizio prevista dall’art. 4, punto 10, del d.P.R. n. 737/1981, in relazione ai doveri di diligenza e di lealtà posti dagli artt. 8 e 14 del d.P.R. n. 782/1985. Il dovere di riferire secondo veridicità e completezza è immanente alla funzione di addetto alla pubblica sicurezza e non richiede una codificazione specifica. La valutazione della gravità dell’infrazione e la determinazione della sanzione rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per illogicità, irrazionalità o travisamento del fatto. Il motivo non proposto nel ricorso gerarchico è inammissibile nel successivo giudizio, salvo che il termine per impugnare l’atto originario non sia ancora decorso.

Il Fatto

Una dipendente della Polizia di Stato, addetta all’Ufficio Denunce della Questura, riceveva la richiesta di un cittadino di sporgere querela per esercizio arbitrario delle proprie ragioni contro il proprietario dell’immobile locato. Nel corso della verbalizzazione sopraggiungeva un altro agente, che intratteneva il querelante e lo convinceva a desistere. Nella relazione di servizio la ricorrente riferiva la rinuncia come frutto di una riflessione spontanea, senza menzionare l’intervento del collega.

Il Questore contestava l’addebito e irrogava la pena pecuniaria di un trentesimo di una mensilità dello stipendio. Il ricorso gerarchico veniva rigettato dal Capo della Polizia. La dipendente impugnava così la sanzione, la contestazione e il rigetto giustiziale davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare la condotta, perché la ricorrente nega di avere assistito al colloquio tra il querelante e il collega. La ricostruzione è smentita dalla relazione del secondo agente e, soprattutto, dalle giustificazioni rese dalla stessa ricorrente nel procedimento disciplinare e nel ricorso gerarchico, dove ammette di avere assistito all’incontro e di averlo ritenuto non anomalo. Nel ricorso giurisdizionale la versione muta: il colloquio sarebbe avvenuto fuori dall’ufficio e a sua insaputa. Il Collegio non presta credito a questa contraddizione e ritiene certo che la relazione abbia omesso un fatto noto e rilevante.

Il primo motivo, relativo al difetto di motivazione della contestazione, è dichiarato tardivo e inammissibile: prospettato per la prima volta in sede giurisdizionale, senza previa deduzione nel ricorso gerarchico, e rivolto contro un atto assorbito dalla decisione giustiziale, che lo ha integrato per relationem. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’organo che decide il ricorso gerarchico può rivalutare integralmente la fattispecie e integrare la motivazione, con richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 5457/2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 2965/2023.

Il secondo motivo è rigettato. La motivazione del rigetto gerarchico, sebbene sintetica, è sufficiente: richiama le controdeduzioni del Questore e conferma l’esaustività della contestazione e del provvedimento in ordine ai presupposti di fatto e di diritto. La ricorrente, nelle fasi amministrative, non ha opposto argomenti oggettivi, ma solo una valutazione soggettiva dei fatti. Non vi è travisamento, perché i fatti nella loro oggettività non sono stati smentiti.

Il terzo motivo, sulla tassatività dell’infrazione, è infondato. Il dovere di riferire con completezza è immanente alla funzione; la relazione omissiva viola comunque il dovere di lealtà verso i superiori. Il quarto motivo, sul travisamento, è respinto perché la nuova ricostruzione del fatto contraddice le precedenti difese. Il quinto, sulla proporzionalità, è infondato: la sanzione è stata applicata nella misura minima, ben lontana dal limite di cinque trentesimi, con considerazione dei precedenti di servizio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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