Piano particolareggiato non approvato non ultrattivo ma vincolante per la delibera comunale (TAR Lazio n. 78 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza o il mancato perfezionamento dell’iter di approvazione del piano particolareggiato non determina di per sé l’edificabilità diretta dell’area, quando le norme tecniche di attuazione del PRG subordinano l’edificazione nel comparto alla preventiva approvazione del piano esecutivo. Il principio di ultrattività delle prescrizioni di zona ex art. 17, n. 1, legge n. 1150/1942 è proprio del piano approvato e non si applica al piano solo adottato. Tuttavia, una successiva delibera consiliare che consenta il rilascio diretto del titolo edilizio richiamando le prescrizioni del piano adottato costituisce autonoma fonte del vincolo conformativo, se non impugnata. Il diniego che ne costituisce diretta applicazione è legittimo.
Il Fatto
I ricorrenti presentano al Comune di Fondi domanda di permesso di costruire per un fabbricato di civile abitazione su un lotto ricadente nel comparto di espansione residenziale “Spinete”. Il dirigente comunale nega il titolo con provvedimento definitivo. A fondamento del diniego l’Amministrazione pone il contrasto del progetto con gli allineamenti e le prescrizioni di zona del piano particolareggiato adottato nel 2005, mai definitivamente approvato, e richiamati dalla successiva delibera consiliare del 2018. Una porzione del lotto risulta destinata a viabilità pubblica, con conseguente eccesso di volumetria.
I ricorrenti impugnano il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380/2001, delle norme tecniche del PRG e della legge urbanistica, oltre all’eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione del contraddittorio procedimentale. La domanda cautelare è respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La tesi di fondo dei ricorrenti è che, caduto il piano particolareggiato per mancata approvazione, la domanda avrebbe dovuto essere valutata solo alla stregua del PRG approvato e quindi accolta, sussistendo le condizioni dell’art. 12, nn. 1 e 2, d.P.R. n. 380/2001. Il Tribunale ritiene però che il provvedimento impugnato applichi direttamente la delibera consiliare n. 66 del 2018, non impugnata, che consente il rilascio diretto del titolo per aree residuali o lotti interclusi entro i 1500 mq, ma nel rispetto delle prescrizioni del piano del 2005 quanto ad allineamenti e zone. Nessuna volumetria maggiore è consentita rispetto a quella già prevista.
La Corte precisa che, a prescindere dal mancato perfezionamento dell’iter approvativo, l’atto opposto costituisce diretta applicazione delle previsioni generali della delibera del 2018. Sottolinea inoltre che il PRG demanda espressamente al piano esecutivo l’edificabilità del comparto “Spinete”: se il piano fosse ritenuto decaduto o invalido, l’edificazione diretta sarebbe comunque impossibile. La zona è classificata “C” e le NTA consentono l’intervento solo previa approvazione dei piani particolareggiati o di lottizzazione.
Il Collegio osserva poi che l’Amministrazione non ha negato in radice il diritto di costruire, ma lo ha condizionato a un progetto conforme alle prescrizioni, funzionale al raccordo con l’aggregato abitativo esistente e al completamento delle opere di urbanizzazione.
Quanto agli altri motivi, il TAR esclude la disparità di trattamento, richiamando il principio secondo cui essa rileva solo in presenza di perfetta identità delle fattispecie (Consiglio di Stato sez. VII, 23/03/2023, n. 2959). Infine, esclude la violazione del contraddittorio: il preavviso di diniego aveva già rappresentato l’errato computo delle volumetrie, considerando edificabile la porzione destinata a viabilità. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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