Previdenza: inammissibile il ricorso pensionistico senza previa diffida all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 7 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorso è inammissibile quando non sia stato preceduto dalla previa diffida amministrativa, a norma dell’art. 153, comma 1, lett. b), codice di giustizia contabile. Il presupposto indefettibile dell’azione è l’esistenza di un provvedimento amministrativo di diniego o non completamente satisfattivo dell’istanza dell’interessato. La regola vale anche quando il diritto alla riliquidazione della pensione scaturisca direttamente dalla legge, perché è il provvedimento amministrativo a rendere attuale e concreto l’interesse ad agire. L’intervento ad adiuvandum delle associazioni sindacali è inammissibile quando non si dimostri un interesse giuridico autonomo, concreto e distinto rispetto a quello dei ricorrenti.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti lavoratori in quiescenza residenti nel territorio della Sezione, hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dall’art. 1, commi 309-310, della legge n. 197/2022, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute e al risarcimento del danno. Hanno prospettato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. e istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

L’INPS si è costituito eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto del carattere incidentale del sindacato di costituzionalità e, in via subordinata, per difetto di previa domanda amministrativa, oltre al difetto di giurisdizione per un ricorrente titolare di pensione della Gestione privata. Sono intervenute ad adiuvandum CONFEDIR e FEDERSPEV.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto l’ammissibilità dell’intervento ex art. 160 c.g.c. Richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. II n. 191/1998 e n. 250/1992) e della Cassazione sul diritto di intervento adesivo dipendente ex art. 105 cod. proc. civ., il Collegio richiede un interesse giuridico, e non di mero fatto, autonomo rispetto a quello fatto valere in via principale.

Nella specie le associazioni non hanno dimostrato la titolarità di un interesse proprio e concreto, non essendo emerso alcun rapporto sostanziale con il dedotto in giudizio né la stessa iscrizione dei ricorrenti alle intervenienti. Motivi sindacali e scopi statutari non bastano. L’intervento è quindi inammissibile.

Passando al merito, la Corte rileva che l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. sancisce l’inammissibilità del ricorso quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere. Il Collegio richiama un orientamento costante (Sez. Puglia n. 234/2023; Sez. Campania n. 94/2022; Sez. Marche n. 68/2021; Sez. Lombardia n. 29/2017 e n. 180/2016; Sez. I n. 375/2007).

La ratio della norma risiede nell’impossibilità del giudice contabile di sostituirsi all’amministrazione nell’espletamento delle funzioni a essa intestate, dovendo il controllo giudiziale essere successivo all’operato della medesima (Sez. II n. 410/2018; Sez. III n. 629/2016). Il provvedimento amministrativo di reiezione, anche quando il diritto scaturisce direttamente dalla legge, rende attuale l’interesse ad agire (Sez. II n. 108/2023).

Nel caso concreto non è stato prodotto alcun provvedimento di diniego né alcuna diffida legale nei confronti dell’INPS, non avendo i ricorrenti allegato alcuna prova di aver dato corso alla fase amministrativa. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., con assorbimento delle ulteriori eccezioni in applicazione del principio della ragione più liquida. Spese compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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