Piano di rientro non è acquiescenza e Gestore deve esaminare le osservazioni (Cons. Stato n. 5806 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un piano di rientro per le somme oggetto di recupero non integra acquiescenza né sopravvenuta carenza di interesse allorché sia formulata con riserva di ripetizione di quanto versato: difetta in tal caso la volontà univoca di accettare gli effetti del provvedimento. Nel procedimento di verifica sugli incentivi, l’Amministrazione che abbia ritualmente avviato il contraddittorio non è tenuta a confutare analiticamente le deduzioni dell’interessato, ma il provvedimento finale deve comunque dare conto, in motivazione, dell’avvenuto esame delle osservazioni. La valutazione sulla sussistenza delle violazioni che incidono sull’esatta quantificazione degli incentivi non è attività vincolata, sicché l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non sana il deficit procedimentale.

Il Fatto

La controversia riguarda il recupero degli incentivi riconosciuti per l’energia prodotta da tre impianti idroelettrici, disposto dal Gestore per asserito superamento dei periodi di esercizio della derivazione e dei limiti di prelievo. La società titolare degli impianti impugnava le note con cui il Gestore aveva comunicato il recupero e quantificato gli importi indebitamente percepiti.

Il TAR Lazio dichiarava il ricorso improcedibile per intervenuta acquiescenza, ravvisata nel piano di rientro depositato in corso di causa. La società proponeva appello, deducendo l’erroneità di tale statuizione e la violazione delle garanzie procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello fondato. Sulla statuizione di improcedibilità rileva che l’accettazione del piano di rientro era stata formulata con riserva di ripetizione, contenuta nella nota di trasmissione e non allegata dal Gestore al deposito documentale di primo grado. Un deposito incompleto non può cristallizzare una decisione resa su documentazione parziale.

Nel merito dell’acquiescenza, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui è inammissibile la domanda di ripetizione solo in presenza di una transazione con espressa rinuncia a proporre eccezioni (Cass. civ. n. 8776/2012). Ribadisce inoltre che l’acquiescenza richiede atti o comportamenti univoci del destinatario (Cons. Stato, Sez. III, n. 2185/2025): la presentazione del piano di rateizzazione ben può correlarsi alla necessità di pagare importi non sospesi. Nessuna carenza di interesse sopravvenuta, poiché il pagamento non precludeva la ripetizione.

Sul piano sostanziale, la Corte rileva la pretermissione delle osservazioni di parte. Per un impianto il Gestore aveva contestato le violazioni e invitato a presentare memorie; la società aveva inviato una relazione, ma il provvedimento affermava che nessuna osservazione era pervenuta. Per gli altri due impianti non risultava comprovato l’inoltro e la ricezione della nota. La motivazione, quindi, non rende percepibile l’avvenuto esame delle controdeduzioni (Cons. Stato, Sez. V, n. 7763/2022).

Quanto all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, il Collegio esclude che gli atti siano vincolati: essi muovono da un’interpretazione opinabile della normativa e rispetto alla quale gli apporti di parte erano utili. Richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa e la sentenza del Tribunale di Aosta n. 122/2022, secondo cui il superamento della portata media annua non integra esercizio in difformità dal titolo concessorio. La valutazione compiuta è dunque connotata da discrezionalità.

I profili di violazione procedimentale inducono all’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle censure di merito rimesse all’Amministrazione in sede di eventuale riesercizio del potere. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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