Silenzio del Comune sull’ordinanza ex art. 9 legge 447/1995 per inquinamento acustico (TAR Lazio n. 615 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presenza di una situazione accertata di inquinamento acustico costituisce di per sé una minaccia per la salute pubblica e integra i presupposti di eccezionali ed urgenti necessità di tutela che legittimano il Sindaco all’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 9 della legge n. 447/1995. Il potere del Sindaco di emanare tale ordinanza è un dovere connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale l’ente non può sottrarsi, non potendo attribuire al privato un compito di repressione che ha valore pubblicistico. L’istante ha diritto a un provvedimento espresso sulla propria istanza, e il Comune che non riscontri la diffida forma un silenzio-inadempimento. Rimane tuttavia in capo all’amministrazione la valutazione dei presupposti di fatto e la scelta della misura più idonea al contemperamento degli interessi, cosicché il giudice non può sostituirsi ad essa nel merito della pretesa.

Il Fatto

La ricorrente, che risiede con il coniuge — del quale è amministratore di sostegno — in un’abitazione antistante un esercizio di ristorazione, lamenta da anni i continui schiamazzi notturni provenienti dagli avventori del locale. Un primo intervento di ARPALAZIO aveva accertato il superamento del limite differenziale di rumorosità e il Comune aveva invitato il gestore ad adottare misure di contenimento. Dopo la riapertura del locale al termine dell’emergenza pandemica, la situazione acustica era tornata ai livelli precedenti e si erano susseguiti nuovi esposti, anche di un gruppo di residenti.

Il peggioramento delle condizioni di salute del coniuge aveva reso necessario il ricorso al Giudice Tutelare per l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Il 5 dicembre 2023 la ricorrente presentava al Comune un’istanza per ottenere l’adozione di urgenti provvedimenti in materia di salute e quiete pubblica, in particolare l’anticipazione dell’orario di chiusura del locale alle ore 2/2,30. Nonostante il decorso del termine di legge e un sollecito, il Comune non adottava alcun provvedimento. Da qui il ricorso avverso il silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’art. 9 della legge n. 447/1995, che consente al Sindaco, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, di ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Richiamando Cons. Stato, sez. I, n. 1245 del 2021, nonché TAR Sicilia-Catania n. 2503 del 2024 e TAR Lombardia n. 2193 del 2024, il Tribunale qualifica la norma come ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico. Il potere sindacale è dovere connesso alle pubbliche funzioni, non eludibile neppure quando sia leso un solo soggetto, senza che l’ente possa spogliarsene attribuendo al privato il compito di reprimere le immissioni dannose.

Sul piano applicativo, la ricorrente aveva presentato il 5 dicembre 2023 una motivata istanza di anticipazione dell’orario di chiusura del locale. Il Comune, però, non si era in alcun modo pronunciato. I verbali di sopralluogo dallo stesso depositati risalivano a un periodo anteriore all’istanza e riguardavano un esercizio diverso, seppure vicino, oggetto di altri rilievi fonometrici. Manca dunque qualsiasi attività accertativa sull’esercizio interessato e, a maggior ragione, l’invocato provvedimento di riduzione degli orari. La difesa dell’ente, secondo cui sarebbero stati posti in essere tutti gli atti di competenza, non risulta condivisibile.

Quanto alla perduranza della situazione, la ricorrente l’ha provata anche mediante filmati non contestati, riferiti all’estate 2024. Si è pertanto formato e persiste il silenzio-inadempimento, con conseguente accoglimento del ricorso e ordine al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Il Collegio precisa tuttavia che l’esercizio del potere sindacale, pur doveroso, resta connotato da momenti valutativi: l’accertamento dei presupposti e la scelta della misura più idonea al contemperamento degli interessi in gioco. In applicazione dell’art. 31, comma 3, c.p.a., non essendo l’attività vincolata né residuando margini di discrezionalità, il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa: su tale aspetto dovrà pronunciarsi l’amministrazione. Il Comune deve provvedere entro trenta giorni; in caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Latina, con compenso di euro 1.000,00 a carico dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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