Assegno ad personam e ottemperanza: riassorbimento solo nei limiti dell’incremento (Cons. Stato n. 3442 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il riassorbimento dell’assegno ad personam riconosciuto al pubblico dipendente passato a diverso ruolo della P.A. prima dell’entrata in vigore della l. n. 147/2013 opera esclusivamente nei limiti dell’effettivo incremento economico derivante dalla progressione di carriera, e non già per effetto della mera prima variazione retributiva. Il decreto con cui l’amministrazione, in sede esecutiva, azzeri l’assegno in occasione del primo scatto economico, nonostante l’incremento sia inferiore all’importo dell’assegno stesso, contrasta con l’art. 1, comma 835, della l. n. 207/2024, che prescrive il riassorbimento “completo”. Tale atto è affetto da violazione del giudicato e va dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.. Il riassorbimento parziale deve trovare applicazione anche in occasione dei successivi sviluppi di carriera, fino all’esaurimento dell’assegno.
Il Fatto
Il ricorrente, già magistrato ordinario e poi professore associato presso un ateneo statale, aveva ottenuto il riconoscimento di un assegno ad personam commisurato al più elevato trattamento retributivo goduto nella precedente funzione, destinato al riassorbimento con la progressione economica. L’importo era stato progressivamente ridotto in occasione delle nomine a professore straordinario e ordinario.
Nel 2022 l’Università, adeguandosi all’indirizzo che estendeva la soppressione degli assegni anche a quelli attribuiti prima del 2014, ne aveva disposto la revoca e il recupero delle differenze stipendiali. Il TAR Lazio aveva accolto solo in parte il ricorso; la Sezione, in appello, aveva annullato integralmente gli atti. In esecuzione del giudicato l’Ateneo ha ripristinato l’assegno fino al 2016, disponendone poi il riassorbimento totale al primo scatto di carriera, da qui il ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura del decreto rettorale esecutivo per verificare se esso abbia effettivamente dato attuazione alla sentenza ottemperanda. Il dato dirimente è aritmetico: l’incremento retributivo maturato con la conferma nel ruolo di professore ordinario è pari a poco più di settemila euro annui, mentre l’assegno personale ammontava a oltre trentaduemila euro. Il riassorbimento, dunque, poteva essere solo parziale.
Su questa base la Corte rileva l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione: la progressione stipendiale non ha comportato il completo riassorbimento richiesto dall’art. 1, comma 835, della l. n. 207/2024. L’assegno, al contrario di quanto affermato nel provvedimento, non risultava totalmente esaurito. La richiesta di parere inoltrata dall’Ateneo al Ministero è giudicata irrituale, poiché in materia di ottemperanza lo strumento corretto sarebbe stato il ricorso per chiarimenti ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a.; essa tuttavia conferma i dubbi dell’amministrazione sulla propria esecuzione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata sulla distinzione tra violazione ed elusione del giudicato (Sez. VII n. 6120 del 2025, Sez. V n. 5779 del 2020, tra le altre): la prima ricorre quando il nuovo atto riproduce i vizi già censurati o contraddice puntuali prescrizioni della decisione. Il decreto che ricollega al primo parziale scatto l’eliminazione integrale dell’assegno contrasta con la regola del riassorbimento “completo” e, per ciò stesso, con il giudicato formatosi proprio sull’applicazione di quella disciplina. Ne consegue la nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Alla declaratoria di nullità segue il persistente obbligo di ottemperanza, con l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per il ripristino dell’assegno, la conferma degli importi corrisposti, la restituzione delle somme trattenute, la rettifica della posizione previdenziale e la liquidazione del maggiore tra interessi legali e rivalutazione, stante il divieto di cumulo per i crediti retributivi nel pubblico impiego. La nomina del commissario e la penalità di mora restano subordinate all’inutile decorso del termine e a domanda di parte; la relativa domanda è respinta, mentre è accolta quella di restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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