Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato (TAR Lazio n. 11743 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse alla decisione stessa. Tale dichiarazione, se depositata prima della riserva in decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito. La definizione in rito del giudizio può giustificare l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di “NON IDONEO” espresso l’8 marzo 2023 dalla Commissione esaminatrice all’esito delle prove attitudinali e del colloquio, nonché gli atti consequenziali, nell’ambito del concorso per l’assunzione di 1.188 Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – del 29 settembre 2022. Con successivi motivi aggiunti, depositati il 18 luglio 2023, era stata altresì impugnata la graduatoria di merito nella parte in cui non contemplava il candidato tra i vincitori.
L’Amministrazione si era costituita in giudizio il 12 giugno 2023, depositando relazione informativa e documentazione. La Sezione aveva respinto l’istanza cautelare, e la causa era stata trattenuta in decisione all’udienza di merito del 12 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva depositato, in data 11 giugno 2026, una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ossia il giorno antecedente all’udienza di smaltimento dell’arretrato. Tale circostanza ha assunto rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio.
Richiamando il generale principio del processo amministrativo, il Collegio ha ricordato che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può quindi legittimamente dichiarare di avere perduto interesse alla decisione stessa. La dichiarazione depositata prima della riserva in decisione preclude al giudice ogni valutazione nel merito.
Alla luce di tale ricostruzione, al Tribunale non è rimasto che prendere atto della volontà negoziale della parte, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in ragione della definizione in rito del contenzioso.
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Nota della Redazione
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