Bancarotta prefallimentare, prescrizione decorre dalla sentenza di fallimento (Cass. pen. Sez. VII n. 34462 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive a essa anteriori. Non è consentita in sede di legittimità la deduzione, per la prima volta, di un vizio attinente al dolo non prospettato come motivo di appello, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. È parimenti inammissibile la doglianza di violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non essendo l’inosservanza di tale norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri per i delitti di bancarotta societaria fraudolenta patrimoniale e documentale.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine all’art. 157 cod. pen. e al principio del tempus commissi delicti, sostenendo che la prescrizione dovrebbe decorrere dalla consumazione delle singole condotte distrattive. Con il secondo e il terzo motivo censura la violazione degli artt. 192 e 544 cod. proc. pen. e la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo. Con il quarto deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in combinato disposto con l’art. 6 CEDU. La difesa ha depositato memoria chiedendo l’assegnazione ad altra Sezione e comunque l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la memoria difensiva è tardiva, perché depositata oltre il termine dilatorio di quindici giorni previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Esso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017 e Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018. Ne deriva che il termine decorre dalla data del 28 maggio 2013 ed è pari ad anni quindici, sussistendo nel doppio grado l’aggravante del danno di rilevante gravità, da aumentarsi a seguito degli eventi interruttivi.
Il secondo e il terzo motivo non sono consentiti in sede di legittimità. La censura relativa al dolo non risulta previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo quanto emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di un vizio della motivazione riferito a elementi fattuali non richiamati nell’atto di appello (Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019; in senso conforme Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017).
La doglianza di violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è poi inammissibile: il malgoverno delle regole di valutazione della prova, come della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015; Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo). Non vale la qualificazione del vizio come error in iudicando in iure ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., che riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale.
Il terzo motivo e il quarto motivo sono inoltre generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non indicando gli elementi alla base della censura e non consentendo alla Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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