Piena conoscenza del permesso di costruire e decorrenza del termine impugnatorio (Cons. Stato n. 7791 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza dell’atto, individuata dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. quale momento di decorrenza del termine per impugnare, non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività, così da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire. Tale conclusione trova conferma sistematica nell’istituto dei motivi aggiunti propri di cui all’art. 43 cod. proc. amm., che consente di ampliare la causa petendi entro un nuovo termine decorrente dalla conoscenza sopravvenuta degli atti. La regola realizza il punto di equilibrio tra effettività della tutela e certezza delle situazioni giuridiche, evitando che il rapporto pubblicistico resti esposto sine die. Nel caso dell’assemblea condominiale informata del permesso di costruire e dei suoi effetti pregiudizievoli, è da quel momento che decorre il termine, restando irrilevante la successiva integrale ostensione documentale.
Il Fatto
Un condominio ha impugnato dinanzi al TAR Veneto il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una società per un intervento edilizio confinante, dolendosi del conteggio dei piani interrati secondo il regolamento edilizio sostenibile comunale e del rispetto delle distanze e degli altri parametri edilizi. Il ricorso era stato proposto come ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale per opposizione del Comune.
Il TAR, accogliendo l’eccezione delle parti resistenti, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, individuando il dies a quo nell’assemblea condominiale del 14 novembre 2023, nella quale erano stati illustrati il permesso e i possibili pregiudizi. Il condominio ha appellato, sostenendo di aver conseguito piena conoscenza della consistenza dell’intervento solo con l’ostensione documentale del dicembre 2023 e del gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma l’irricevibilità. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. consiste nella percezione dell’esistenza dell’atto e degli aspetti che ne comportano la lesività, non nella conoscenza integrale dello stesso (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3075 del 2018).
La conferma sistematica è individuata nei motivi aggiunti propri ex art. 43 cod. proc. amm., che ampliano la causa petendi in presenza di atti ignoti o di conoscenza integrale sopravvenuta, entro un nuovo termine di sessanta giorni (Cons. Stato, Sez. IV, n. 962 del 2020; CGARS n. 543 del 2022). Diversamente opinando, l’istituto perderebbe gran parte della sua utilità.
Nel caso concreto, i lavori erano già iniziati e il condominio confinante aveva già deliberato di tutelarsi. Dal verbale del 14 novembre 2023 emerge che i condomini erano stati informati dell’emissione del permesso e dei suoi effetti pregiudizievoli, anche tramite l’ordine del giorno, e che il direttore dei lavori e il rappresentante della società avevano risposto alle domande su distanze, altezze, parcheggi, rumori e accessi. La delibera di affiancarsi al condominio vicino, conferendo mandato al medesimo avvocato, dimostra la consapevolezza del carattere pregiudizievole del titolo edilizio.
Le rassicurazioni dei rappresentanti dell’impresa non valgono a dissimulare la lesività, poiché la percezione richiesta attiene all’esistenza e agli aspetti essenziali del provvedimento, non alla sua illegittimità. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 10250 del 2025; Sez. III, n. 2637 del 2026) esige la sola percezione dell’immediata e concreta lesività, senza compressione del diritto di difesa, garantito dalla congruità del termine e dalla possibilità dei motivi aggiunti.
Il ricorso straordinario, notificato l’8 aprile 2024, è dunque tardivo rispetto alla scadenza dei 120 giorni dall’assemblea. Il primo motivo è infondato e assorbe gli ulteriori motivi di merito e le eccezioni preliminari. Le spese del grado di appello sono compensate per la particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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