Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero (TAR Lazio n. 11756 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, l’obbligo di provvedere sorge per effetto della presentazione di una formale istanza e della scadenza del relativo termine, senza che sia necessario alcun ulteriore impulso procedimentale. In particolare, il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo è di quattro mesi, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, che prevede un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e di tre mesi per la decisione sul riconoscimento. La scadenza di tale termine senza che l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso integra gli estremi del silenzio-inadempimento, legittimando il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità e l’ordine di provvedere.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, esponeva di aver presentato il 28 ottobre 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito presso un ateneo spagnolo sulla base della direttiva 2013/55/UE. L’Amministrazione non si pronunciava sull’istanza e, decorso il termine di 120 giorni, la parte ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per sentir accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ottenere una pronuncia che ordinasse al Ministero di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato del Tribunale. Ha osservato che il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Paese UE è disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007 e che la competenza è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale successore del soppresso MIUR.
Quanto ai presupposti dell’obbligo di provvedere, il Tribunale ha ricordato che sono necessarie e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, entrambi risultavano integrati: la domanda era stata presentata il 28 ottobre 2025 e l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento.
Il Collegio ha quindi ricostruito la disciplina dei termini, rilevando che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per il provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, mentre il comma 2 prevede un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni. Il termine complessivo massimo approda, pertanto, a quattro mesi. Tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, senza che fosse intervenuto il provvedimento finale, non emergendo elementi probatori contrari.
Accertata la sussistenza del silenzio-inadempimento, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro cento venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerata la natura di procedimenti seriali caratterizzati da un elevato numero di istanze. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta con facoltà di delega nel responsabile del Dipartimento competente, che dovrà provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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