Diniego misure alternative legittimo se pericolosità richiede osservazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 14532 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione delle misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. Tale valutazione è corretta, in particolare, se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. La valutazione in termini generali della impossibilità di formulare un giudizio di meritevolezza impedisce la concessione tanto dell’affidamento in prova al servizio sociale quanto della semilibertà.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava la richiesta di ammissione alla semilibertà o all’affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un detenuto, condannato per il delitto di traffico di droga in elevata quantità. Il giudice, pur riconoscendo la disponibilità di un alloggio e di un’attività lavorativa, la regolare condotta carceraria e le manifestazioni di resipiscenza, riteneva le misure premature. Le modalità del fatto, caratterizzate da un rilevante quantitativo di stupefacente detenuto e da uno stile di vita agiato, inducevano il Tribunale a ritenere la condotta carceraria meramente formale e a disporre la prosecuzione dell’osservazione intramuraria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ravvisando una motivazione non illogica, non contraddittoria e non carente nel provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, non ha fondato il diniego sulla mera gravità del reato, ma sulle specifiche modalità della condotta, dalle quali ha dedotto una ancora dubbia presa di coscienza del disvalore del fatto e una possibile ripresa dei contatti con il contesto criminoso. La Corte valuta congrua la scelta di richiedere il previo avvio a esperimenti esterni di carattere premiale, ritenendo gli elementi positivi emersi in carcere non sufficienti a formulare un giudizio prognostico di astensione da futuri reati.
La Suprema Corte richiama il principio costantemente ribadito, secondo cui il tribunale di sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione, specie quando il reato sia sintomatico di una capacità a delinquere non irrilevante e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di livello elevato, citando Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019. La valutazione è espressamente conformata a tale orientamento.
La Corte ritiene, infine, infondata anche la doglianza relativa all’omessa motivazione sulla semilibertà, in quanto la valutazione in termini generali dell’impossibilità di formulare un giudizio di meritevolezza impedisce la concessione di qualsiasi misura alternativa. Il ricorso, che si limita a evidenziare i comportamenti positivi tenuti in detenzione senza confrontarsi con la valutazione di pericolosità, è pertanto generico oltre che infondato.
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Nota della Redazione
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