Esigenze cautelari e prognosi di reiterazione: motivazione adeguata (Cass. pen. Sez. VI n. 33842 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prognosi di sussistenza di esigenze cautelari resta ampiamente plausibile quando il giudice valorizzi un quadro di contesto articolato e una serie di circostanze concrete, senza forzature logiche, idonee a fondare congiuntamente il pericolo di reiterazione criminosa e di compromissione probatoria. In tema di arresti domiciliari, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già rassegnate al tribunale del riesame, senza confronto critico con la motivazione impugnata, è inammissibile per genericità. La censura relativa all’adeguatezza della misura custodiale rispetto a quella interdittiva resta priva di interesse quando, nelle more del giudizio, la misura sia stata sostituita con altra meno afflittiva.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato di due reati di turbata libertà degli incanti, si trova sottoposto agli arresti domiciliari. La misura era stata confermata dal tribunale del riesame, che aveva respinto l’appello proposto ai sensi dell’art. 310, cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui il medesimo tribunale, quale giudice della cognizione, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione.
All’imputato si contesta di avere partecipato, nella qualità di procuratore speciale di una società, a un sistema di condizionamento delle procedure di aggiudicazione di appalti deliberati da un comune, con assegnazione alla società di due appalti. La difesa denuncia vizi di motivazione e violazione di legge processuale in punto di attuale permanenza delle esigenze cautelari e di necessità della misura custodiale, e ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso si limita a riproporre le doglianze già sottoposte al tribunale, senza confronto critico con gli argomenti impiegati per disattenderle, così esponendosi a possibili censure di inammissibilità per genericità. La lettura coordinata delle emergenze investigative, pressoché incontroverse tra le parti, non presenta alcuna evidente flessione di tipo logico e si sottrae quindi a censura in sede di legittimità.
Il tribunale ha descritto diffusamente un sistema di condizionamento degli appalti particolarmente articolato e ha valorizzato una serie di circostanze che, senza forzature logiche, possono ritenersi favorevoli alla commissione di nuovi reati analoghi e al condizionamento della prova, anche in prospettiva dibattimentale, avendo osservato che l’istruttoria in contraddittorio non è ancora iniziata e tenuto conto delle limitate possibilità di migrazione degli atti delle indagini.
Tra le circostanze considerate rilevano la particolare avvedutezza del sindaco nel proteggersi da possibili iniziative investigative; le specifiche abilità maturate dall’indagato nel sistema dei rapporti sotterranei con l’amministrazione comunale; il coinvolgimento della società, tuttora attuale, in ulteriori procedure d’appalto; e, ancora, l’assenza di un’effettiva interruzione dei rapporti lavorativi tra l’indagato e la società. La prognosi cautelare si rivela pertanto ampiamente plausibile.
Quanto al secondo motivo, relativo all’adeguatezza di una misura custodiale anziché interdittiva, la Corte lo dichiara inammissibile per genericità, consistendo in una mera asserzione non sorretta da argomentazioni specifiche. Inoltre, nei limiti in cui lamenta l’applicazione della misura custodiale, la censura non è più sorretta dal necessario interesse, poiché nelle more del giudizio al ricorrente è stata applicata la misura del divieto di dimora in sostituzione degli arresti domiciliari.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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