PNRR, termini processuali dimezzati anche per il deposito del ricorso (TAR Campania n. 4795 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a procedimenti amministrativi che si riferiscono a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, l’art. 12-bis, comma 5, d.l. n. 68/2022, convertito nella legge n. 108/2022, richiama l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. e impone il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari, con la sola eccezione di quelli per la notificazione del ricorso, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Il termine di deposito del ricorso rientra tra i termini dimezzati, perché con esso il ricorrente instaura il rapporto processuale e la sua anteriorità rende più tempestivo l’esame della causa, in coerenza con la ratio acceleratoria della norma. Il suo superamento determina pertanto l’irricevibilità del gravame. Chi ha perduto il titolo di godimento dell’immobile pubblico non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione degli atti che approvano il progetto di riconversione.

Il Fatto

Il ricorrente occupava alcuni manufatti dell’ex macello comunale, dei quali era stato custode, e vantava pretese sulla titolarità di beni ricadenti nell’area. Il Comune, ottenuto un finanziamento PNRR per la riconversione dell’immobile in asilo nido, con delibera di Giunta n. 175/2024 lo aveva inserito nel patrimonio indisponibile e approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 d.l. n. 112/2008, poi recepito dal Consiglio comunale.

Il ricorrente impugnava la delibera e, in un secondo giudizio, l’ordinanza di rilascio dei locali, oltre agli atti di approvazione del progetto di fattibilità e di quello esecutivo. Il Comune eccepiva l’irricevibilità per violazione del termine dimezzato di deposito e l’inammissibilità per omessa notifica alla società aggiudicataria dei lavori.

La Motivazione della Corte

Riuniti i giudizi per connessione soggettiva e oggettiva, il Tribunale esamina per primo il ricorso avente ad oggetto l’atto presupposto all’ordinanza di sgombero. La delibera giuntale era stata adottata perché l’immobile era stato selezionato nell’ambito di un avviso pubblico PNRR: la fattispecie rientra dunque tra i procedimenti per i quali opera il dimezzamento dei termini processuali.

Il Collegio ritiene che il termine di deposito sia incluso tra quelli soggetti ad abbreviazione, richiamando TAR Lazio, sez. III ter, n. 17035/2023. Con il deposito il ricorrente instaura il rapporto processuale davanti al giudice, e l’anteriorità del deposito è pienamente conforme alla finalità acceleratoria della disciplina PNRR. Notificato il gravame il 24.12.2024, il deposito doveva avvenire entro l’8.1.2025: quello intervenuto il 14.1.2025 è tardivo e comporta l’irricevibilità.

La tenuta della delibera restringe l’esame del ricorso introduttivo avverso l’ordinanza di sgombero alla sola censura di contraddittorietà e falsa rappresentazione dei fatti. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse: è il Comune stesso a qualificare come già in proprio possesso i locali sulle particelle 636 e 637, così che la loro inclusione tra i beni da rilasciare non lede la posizione del ricorrente.

L’infondatezza del ricorso avverso l’ordinanza priva di interesse anche l’impugnazione degli atti di approvazione dei progetti. Il ricorrente, tenuto al rilascio, non vanta alcun interesse concreto ed attuale rispetto alle modalità esecutive dell’intervento. Il manufatto già adibito ad alloggio del custode è di proprietà comunale, il rapporto di servizio è cessato da tempo e il godimento è sine titolo: la finalità di ripristino della legalità sorregge l’atto, sufficientemente motivato (sent. n. 2680/2025). Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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