Il diniego di condono non può contraddire il silenzio-assenso già dichiarato senza autotutela (TAR Calabria n. 1608 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo va qualificato in base al suo contenuto sostanziale e non al nomen iuris formale, con la conseguenza che una nota di diniego della definizione di una pratica di condono, anche se formulata come “riscontro”, è atto provvedimentale immediatamente lesivo. Ove l’amministrazione abbia formalmente dichiarato la formazione del silenzio-assenso su una domanda di condono edilizio, non può successivamente contestarne i presupposti per pretese lacune documentali, ma deve attivare i poteri di autotutela decisoria ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con adeguata istruttoria. Il diniego che contraddice la precedente dichiarazione senza approfondire il mutamento di opinione è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la nota con cui il Comune aveva rigettato l’istanza di definizione della pratica di condono edilizio, presentata ai sensi della legge n. 724/1994 per sanare difformità riscontrate su un fabbricato artigianale. L’amministrazione motivava il diniego per l’assenza di documentazione idonea a dimostrare l’ultimazione delle opere entro il termine perentorio di legge, contestando al contempo la stessa formazione del silenzio-assenso già comunicata con precedente nota del 2004.
Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche la successiva nota di conferma del diniego, nonostante l’integrazione documentale prodotta. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso, qualificando entrambe le note come atti meramente interlocutori e privi di valenza provvedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge l’eccezione di inammissibilità, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la qualificazione di un atto prescinde dal nomen iuris attribuito dall’amministrazione. Le note impugnate non si limitano a richiedere chiarimenti, ma negano la sussistenza del titolo abilitativo tacito, precludendo il condono dell’immobile e determinando una lesione immediata e attuale della sfera giuridica del privato, con conseguente piena impugnabilità.
Nel merito, il Collegio ricorda che l’onere di dimostrare la collocazione temporale dell’abuso grava sul privato e che il meccanismo del silenzio-assenso non opera in assenza del requisito essenziale dell’ultimazione dei lavori entro il termine di legge. Tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione aveva preventivamente e formalmente comunicato l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, con una nota che non costituiva mera comunicazione interlocutoria ma dichiarazione dell’esito delle verifiche effettuate.
Tale dichiarazione aveva ingenerato nel privato una legittima aspettativa alla definizione positiva della pratica. L’eventuale ravvisamento di lacune documentali o falsità nella domanda originaria avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad attivare i poteri di autotutela decisoria, non potendosi limitare a contestare ex post l’insufficienza documentale senza approfondire le ragioni del mutamento di opinione. La tesi del Comune, basata sull’approvazione di una variante successiva, non è sufficiente a smentire la precedente dichiarazione in assenza di adeguata istruttoria.
Il Collegio dichiara assorbite le ulteriori doglianze e accoglie il ricorso, annullando le note impugnate e ponendo a carico dell’amministrazione l’obbligo di rinnovare la fase istruttoria rispettando il contraddittorio procedimentale con il privato. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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