Polizza fideiussoria non dovuta dopo il collaudo: illegittima la richiesta dilatoria (TAR Sicilia n. 3647 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di un’ulteriore polizza fideiussoria avanzata dall’amministrazione dopo l’espletamento del collaudo e in assenza di rilievi è illegittima. Essa viola il divieto di aggravamento procedimentale di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 e si traduce in elusione dell’obbligo di provvedere, quando la lex specialis di gara collega la garanzia alla fase anteriore al collaudo. Il ritardo nella conclusione del procedimento, non imputabile al beneficiario, non può giustificare nuovi oneri a suo carico. L’amministrazione deve indicare le ragioni di interesse pubblico che impongono l’adempimento ulteriore. In difetto, gli atti sono annullati.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla selezione pubblica indetta dall’Assessorato regionale delle Attività Produttive per il finanziamento di un progetto di ampliamento e riqualificazione di una struttura ricettiva, ottenendo in via provvisoria un contributo con DDG n. 2880 del 10.12.2013. Incassate le prime due rate, anticipava con risorse proprie la quota residua, garantita da un prestito bancario coperto da ipoteca e da cessione del credito verso la Regione, secondo la facoltà prevista dall’art. 15 della legge regionale n. 8/2016.
I lavori erano completati al 30.09.2016 e comunicati tempestivamente. Il tecnico dell’organismo intermedio effettuava il sopralluogo il 20.02.2017, ma solo con nota del 9.12.2020 la CRIAS confermava l’espletamento del collaudo. Nel frattempo l’Assessorato e la CRIAS subordinavano l’adozione del decreto definitivo alla prestazione di una nuova proroga della polizza fideiussoria. La società impugnava quelle note, deducendo l’illegittimità dell’onere aggiuntivo e chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, estromettendola dal giudizio. La Regione non ha soggettività unitaria: sono legittimati i singoli rami dell’amministrazione secondo la competenza esercitata, individuata nella specie nell’Assessorato delle Attività Produttive.
Nel merito il ricorso è fondato. Il bando approvato con DDG n. 854/2011 prevede all’art. 16 che l’ente gestore provveda al collaudo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione finale. La ricorrente ha completato i lavori nel termine prorogato e il tecnico ha eseguito il sopralluogo nel febbraio 2017. Il ritardo di oltre tre anni nell’adozione del decreto definitivo costituisce violazione dei termini procedimentali della lex specialis.
Su questa base il Tribunale ritiene illegittima la richiesta di ulteriore proroga della garanzia. È pacifico che la società aveva già prestato idonea polizza fideiussoria con validità sino al 31.12.2017, come richiesto dalla circolare n. 9878/2016, e che il collaudo è stato effettuato molto dopo per ragioni non imputabili alla beneficiaria. La richiesta si traduce in un ingiustificato aggravio procedimentale, in contrasto con il divieto di aggravamento.
Il Collegio nega inoltre che l’onere trovi una ratio sostanziale. La garanzia dovrebbe coprire eventuali discrepanze tra progetto e opera realizzata; ma l’amministrazione ha già eseguito il collaudo e non ha mosso rilievi. La stessa CRIAS, con nota del 9.12.2020, ha confermato che le operazioni erano state espletate. Non si comprende quindi quale elemento ostacoli la conclusione del procedimento, non potendo imporsi un adempimento non previsto dal bando, che collega la polizza alla fase precedente al collaudo, senza indicare le ragioni di interesse pubblico.
Gli atti impugnati realizzano pertanto un’illegittima elusione dell’obbligo di provvedere, mediante richieste dilatorie e non giustificate a oltre quattro anni dal completamento dei lavori. Il Tribunale annulla le note, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e compensa integralmente le spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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