Frazionamento della domanda e abuso ABF ricorso inammissibile oltre limite valore (ABF Collegio di Milano n. 4406 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che prospetti una pretesa di importo superiore al limite di € 200.000,00 e domandi all’ABF soltanto tale somma massima, con espressa riserva di agire separatamente per il residuo, fraziona consapevolmente la domanda di pagamento fondata sul medesimo titolo. Tale scissione integra un abuso dello strumento del sistema alternativo di risoluzione delle controversie e determina l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per valore. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale (Sez. I, § 4) ammettono la cognizione dell’Arbitro, per le domande di corresponsione di somme, solo a condizione che l’importo richiesto non superi la soglia. Il frazionamento programmato contraddice la funzione di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace la controversia, trasformando l’Arbitro in una fase preliminare di accertamento parziale.
Il Fatto
La ricorrente, pensionata di 82 anni e cliente da tempo dell’intermediario, espone di essere stata indotta mediante artifizi e raggiri a disporre sei bonifici dal proprio conto corrente tra il 26 agosto e il 19 settembre 2025, per un importo complessivo di € 389.419,27. I truffatori avrebbero impartito istruzioni puntuali, indicando di inserire nelle causali la dicitura “acquisto materiali” per rendere apparentemente lecite le operazioni. I beneficiari erano soggetti mai destinatari di pagamenti precedenti e non riconducibili all’operatività abituale della cliente.
La ricorrente contesta l’assenza di verifiche rafforzate da parte dell’intermediario, il ruolo del consulente finanziario e del servizio di assistenza, l’aggiramento dei presidi antifrode e chiede il rimborso del massimo consentito di € 200.000,00, oltre interessi, “con espressa riserva di agire separatamente per il residuo”. Le controdeduzioni dell’intermediario, depositate oltre il 47° giorno, sono tardive e non vengono esaminate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto un ostacolo pregiudiziale e non procede all’esame del merito, arrestandosi dinanzi alla constatazione della propria incompetenza per valore. La questione riguarda sei operazioni di bonifico eseguite nel periodo indicato, ma la decisione si colloca su un piano processuale.
Il Collegio richiama le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Sez. I, § 4), secondo cui all’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto, ma, se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’Arbitro solo se l’importo richiesto non supera € 200.000,00.
Nel caso concreto la ricorrente ha domandato la restituzione di € 200.000,00, precisando però di avere titolo a un rimborso superiore (€ 389.419,27) e riservandosi di agire separatamente per il residuo. Emerge così un consapevole frazionamento della domanda di pagamento derivante, nella stessa prospettazione della parte, dal medesimo titolo. A giudizio del Collegio ciò integra un abuso dello strumento alternativo di risoluzione delle controversie.
In continuità con il Collegio di coordinamento, decisione n. 3169 del 16 marzo 2014, il Collegio ritiene che la scissione delle pretese al pagamento, mediante riserva di ulteriore azione davanti al giudice ordinario, contraddica la funzione propria del sistema. Viene richiamata anche la decisione del Collegio di Bologna n. 14427 dell’11 giugno 2019: l’art. 128-bis, comma 3, TUB e le disposizioni di vigilanza non istituiscono un sistema di aggiudicazione frazionato, né consentono di investire l’Arbitro di una fase preliminare di accertamento e condanna parziale, preordinata a precostituire un titolo per ulteriori azioni davanti al giudice togato.
Nello stesso senso il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza che ha escluso la validità delle c.d. clausole di contenimento (Collegio di Milano n. 7818 del 19 agosto 2025), ricordando che il limite di valore preclude anche le domande formulate come di accertamento ma strumentalmente finalizzate a condanne per importi superiori. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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