Buoni fruttiferi postali serie AE (ABF Collegio di Roma n. 4388 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali della serie AE, ove il decreto istitutivo preveda la liquidazione al termine dell’anno successivo a quello di emissione, il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento e da tale scadenza decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi, ai sensi dell’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000. La mancata consegna del foglio informativo all’atto della sottoscrizione non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, restando salva la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di informazione. Per i buoni a termine sottoscritti prima del 2009 la domanda risarcitoria è inammissibile ratione temporis.

Il Fatto

Il ricorrente, intestatario di tre buoni fruttiferi postali della serie AE sottoscritti nel 1996, lamenta il rifiuto dell’intermediario di procedere al rimborso per intervenuta prescrizione. Assume la mancata consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto e chiede in via principale il rimborso del capitale con gli interessi, in subordine il risarcimento del danno pari al capitale versato.

L’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza per materia e ratione temporis dell’Arbitro. Nel merito sostiene che i titoli, emessi tra febbraio e settembre 1996, si sono prescritti tra il 2018 e il 2019, decorso il decennio dalla scadenza fissata al dodicesimo anno dall’emissione, e conclude per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. L’eccezione di incompetenza per materia è disattesa in conformità ai precedenti dello stesso Collegio e ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013. Anche l’eccezione di incompetenza temporale è respinta: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato, come ribadito dal Collegio di Coordinamento e dalla decisione n. 4656 del 21 marzo 2022.

Passando al merito, il Collegio richiama il D.M. 13/10/1985, che fissa per i buoni della serie AE una durata da otto a dodici anni, e l’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, secondo cui i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi.

Sul computo della scadenza il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8056/2019: quando i decreti istitutivi prevedono la liquidazione al termine dell’anno successivo a quello di emissione, il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione. Applicando tale regola ai tre titoli, sottoscritti il 12/2/1996, il 23/7/1996 e il 21/9/1996, il termine prescrizionale è maturato rispettivamente il 14/2/2018, il 25/7/2018 e il 23/9/2018. La richiesta scritta di rimborso risulta però presentata solo il 10/6/2021, quando la prescrizione era già compiuta.

Quanto alla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio richiama la decisione n. 17814 del 10/7/2019 del Collegio di Coordinamento: l’omessa consegna al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione, salva la possibilità di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza. Tuttavia, per i buoni a termine sottoscritti prima del 2009, la domanda risarcitoria è dichiarata inammissibile ratione temporis dalla decisione n. 4656 del 21 marzo 2022.

Il Collegio respinge pertanto la domanda di rimborso e dichiara inammissibile quella di risarcimento del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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