Insider trading, prova presuntiva e natura sostanzialmente penale della sanzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 24545 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di informazioni privilegiate, l’accertamento della fattispecie può avvenire mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, a condizione che il fatto noto sia dimostrato e non meramente ipotizzato. La natura sostanzialmente penale della sanzione non impone che gli indizi escludano qualsivoglia ricostruzione alternativa, essendo sufficiente che l’inferenza sia basata su un canone di ragionevole probabilità conforme all’id quod plerumque accidit. La violazione dello standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ricorre solo quando il giudice ancorì la decisione a elementi privi di riscontro, ignorando una diversa ricostruzione fondata su fatti concreti e acquisiti. La censura per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo come vizio di sussunzione, non quando la critica investe la mera plausibilità della ricostruzione fattuale. La riduzione della sanzione a seguito di opposizione non determina soccombenza dell’Amministrazione ai fini del riparto delle spese di lite.

Il Fatto

La Consob aveva irrogato a un investitore le sanzioni pecuniarie e interdittive previste per l’abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58/1998, per aver acquistato azioni di una società francese in possesso di un’informazione riservata e per averla poi comunicata a un terzo soggetto. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 187-septies, comma quarto, TUF era stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello, che aveva ridotto l’importo complessivo delle sanzioni ma confermato l’accertamento della responsabilità, condannando l’opponente alla rifusione delle spese processuali. Ricorre per cassazione l’investitore, articolando tre motivi incentrati, rispettivamente, sull’erroneo utilizzo di elementi presuntivi, sulla mancata verifica della consapevolezza del carattere riservato dell’informazione e sul regolamento delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Civile della Cassazione disattende tutti i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte premette che i fatti costitutivi dell’illecito sono il possesso dell’informazione, la conoscenza o conoscibilità del suo carattere privilegiato e l’utilizzo di essa compiendo operazioni, ovvero la comunicazione a terzi fuori dai casi consentiti. Rammenta che l’“informazione” ex art. 187-bis TUF va intesa come “conoscenza”, indipendentemente dalla provenienza della stessa, essendo richiesto il nesso eziologico tra il possesso e l’utilizzo che se ne faccia.

Sul piano probatorio, la Corte afferma che la prova per presunzioni è spesso l’unica modalità di accertamento dell’insider trading, stante la naturale riservatezza dei trasferimenti di informazioni. Esclude, quindi, che la natura sostanzialmente penale della sanzione renda inutilizzabile la prova presuntiva o imponga che gli indizi escludano qualsiasi alternativa ricostruttiva: è sufficiente che l’inferenza sia operata secondo un canone di ragionevole probabilità, fondato su regole di esperienza. Il giudice deve solo procedere a una valutazione complessiva e coerente delle risultanze, senza fondare la decisione su elementi congetturali e considerando le eventuali ipotesi alternative ancorate a fatti concreti.

Rilevato che la censura dell’investitore non era volta a denunciare un vizio di sussunzione ma a criticare la plausibilità della ricostruzione fattuale, la Corte ne dichiara l’infondatezza. Sottolinea che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato fatti noti dimostrati da prove dichiarative e documentali, convergenti nel corroborare l’ipotesi del possesso e della trasmissione dell’informazione. Il secondo motivo è, invece, dichiarato inammissibile nella parte in cui prospetta censure di merito mascherate da violazione di legge, e comunque infondato: la Corte di merito aveva correttamente accertato che l’informazione, riferita a una possibile aggregazione societaria, presentasse i requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 181 TUF.

Quanto al terzo motivo, la Cassazione richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, ma può giustificare solo la compensazione delle spese. L’opposizione si configura come giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, sicché l’Amministrazione non è soccombente per la sola riduzione della sanzione. Il ricorso è, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 181 TUF

Tutte le 3 sentenze sull'art. 181 TUF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *