Opposizione a sanzione amministrativa: notifica all’autorità che ha emesso il provvedimento e deroga alla domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 21806 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il D.Lgs. n. 150/2011, artt. 6 e 7, introduce una deroga alla regola generale dell’obbligo di difesa tecnica e della domiciliazione ex lege delle amministrazioni statali presso l’Avvocatura dello Stato di cui all’art. 11 R.D. n. 1611/1933. Il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione deve essere notificato, unitamente al ricorso introduttivo, all’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata, la quale può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari delegati. La notifica dell’atto introduttivo eseguita direttamente all’autorità che ha emesso il provvedimento è valida e rende ultronea la notifica all’Avvocatura dello Stato. La validità di tale notifica comporta la regolare instaurazione del giudizio con la conseguente decorrenza del termine di impugnazione dalla pubblicazione della sentenza; l’appello proposto oltre il termine lungo di sei mesi è inammissibile.
Il Fatto
Il contribuente, in proprio e nella qualità di amministratore di una società, propose opposizione dinanzi al Tribunale avverso il decreto con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato gli aveva ingiunto, in solido con la società, il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per il trasferimento di denaro a mezzo di assegno bancario privo della clausola di trasferibilità, in violazione dell’art. 58, primo comma, D.Lgs. n. 231/2007. Il Tribunale accolse l’opposizione e annullò il decreto impugnato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Ragioneria Territoriale dello Stato proposero appello, deducendo la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita presso l’Avvocatura dello Stato a un indirizzo pec dedicato alla corrispondenza istituzionale e non a quello previsto per le notificazioni degli atti giudiziari. La Corte d’appello dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per nullità della notifica e dispose la rimessione degli atti al primo giudice. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e sull’omesso esame della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza all’autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato. Il ricorrente sosteneva che il contraddittorio fosse stato correttamente instaurato con la notifica alla Ragioneria Territoriale dello Stato, unico ente legittimato a ricevere la notifica e a proporre appello.
I giudici di legittimità hanno riconosciuto che la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato, e non presso l’Avvocatura distrettuale, non può ritenersi affetta da mera irregolarità ma da nullità, ai sensi dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933. Essa è, tuttavia, suscettibile di rinnovazione o di sanatoria qualora l’Amministrazione si costituisca. La Corte ha, però, evidenziato che un’eccezione alla regola generale è rinvenibile proprio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, regolato dal D.Lgs. n. 150/2011.
L’art. 6, commi 8 e 9, del citato decreto stabilisce che il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato all’opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata, la quale può stare in giudizio personalmente. Tale disposizione comporta una deroga all’obbligatorietà della notificazione all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali. La Corte ha richiamato sul punto un consolidato orientamento, espresso anche dalle Sezioni Unite n. 599 del 1999.
Dall’esame degli atti processuali è emerso che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati correttamente notificati dal contribuente alla Ragioneria Territoriale dello Stato, quale autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato, all’indirizzo pec dedicato. La ritualità di tale notifica rendeva ultronea quella all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e comportava la regolare instaurazione del giudizio. La Corte ne ha tratto la conseguenza che il termine di impugnazione della sentenza decorreva dalla sua pubblicazione, con la conseguente inammissibilità dell’appello, notificato dall’Amministrazione oltre il termine lungo di sei mesi.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, restando assorbiti i restanti motivi. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state poste a carico delle amministrazioni soccombenti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non si è fatto luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di Amministrazione dello Stato.
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Nota della Redazione
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