Porto abusivo di strumenti atti ad offendere: giustificato motivo e lieve entità (Cass. pen. Sez. VII n. 2304 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di porto abusivo di armi, il possesso di strumenti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione integra il reato ove difetti un giustificato motivo e l’imputato non fornisca alcuna spiegazione né agli operanti né nel corso del giudizio. Ai fini della reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto costituisce elemento sufficiente il negativo giudizio sulla personalità dell’imputato. Il trattamento sanzionatorio, se contenuto in misura di poco superiore al minimo edittale, è sorretto da motivazione adeguata quando tenga conto della gravità dei fatti e dei precedenti penali. È inammissibile il ricorso che, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si limiti a sollecitare una diversa valutazione degli elementi processuali già esaminati dal giudice di merito.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un controllo effettuato dai Carabinieri nel corso del quale, all’interno dell’autovettura dell’imputato, venivano rinvenuti un paio di forbici, un martello in ferro e un cacciavite di dimensioni comprese tra i diciassette e i diciotto centimetri. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di porto abusivo di armi. La Corte di appello ha confermato integralmente la decisione, escludendo la sussistenza di un giustificato motivo.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del giustificato motivo con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, valorizzando il fatto che l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione in ordine al possesso degli strumenti, né in occasione del controllo né successivamente.

Sul fronte della diminuente della lieve entità del fatto, la Corte ha ribadito che, in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione il negativo giudizio sulla personalità dell’imputato. A sostegno del principio il Collegio ha richiamato il proprio precedente (Sez. I, n. 13630 del 12.02.2019, Rv. 275242-01).

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato la decisione di secondo grado, che aveva irrogato una pena di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto della gravità dei fatti e delle varie pendenze risultanti a carico dell’imputato per violazione della normativa sugli stupefacenti, per ricettazione e per reati contro la persona. Il giudice di merito ha così adempiuto al relativo obbligo motivazionale.

Infine, il Collegio ha osservato che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento della Corte di appello e, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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