Ricorso tardivo inammissibile se correzione errore materiale non riapre termini (Cass. pen. Sez. VII n. 2305 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non riapre i termini di impugnazione della sentenza stessa. Il termine per il ricorso per cassazione decorre, ai sensi dell’art. 585, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine stabilito per il deposito della sentenza e non è modificato dall’ordinanza di correzione, che legittima al più l’impugnazione del provvedimento correttivo. Non opera l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. quando l’imputato non è stato giudicato in assenza e ha partecipato all’udienza di lettura del dispositivo in videoconferenza. Il ricorso tardivo è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La Corte di assise di appello di Catania ha depositato la sentenza di condanna il 4 giugno 2024, nel termine di trenta giorni indicato nel dispositivo letto all’udienza dell’8 maggio 2024. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione il 2 agosto 2024. Nella medesima udienza dell’8 maggio 2024 la Corte territoriale ha disposto la correzione del dispositivo in ordine all’ammontare delle spese processuali liquidate in favore della parte civile.
La difesa ha impugnato la sentenza, sostenendo implicitamente che la correzione del dispositivo avesse inciso sulla decorrenza del termine e che lo stesso dovesse essere computato con l’aumento di quindici giorni. La questione giunge così davanti alla Sezione VII, chiamata a verificare la tempestività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che l’impugnazione è tardiva. La sentenza della Corte di assise di appello è stata depositata il 4 giugno 2024, entro il termine di trenta giorni indicato nel dispositivo letto all’udienza dell’8 maggio 2024. Il ricorso, proposto il 2 agosto 2024, è stato quindi depositato oltre i quarantacinque giorni previsti dall’art. 585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza.
Il collegio esclude l’applicabilità dell’aumento di quindici giorni del termine per impugnare, previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. L’imputato non è stato giudicato in assenza e, anzi, era collegato in videoconferenza dalla Casa Circondariale di Sassari all’udienza nella quale è stata data lettura del dispositivo. La presenza, sia pure a distanza, esclude il presupposto dell’istituto.
La Corte affronta poi l’argomento relativo alla correzione dell’errore materiale disposta dalla Corte territoriale nella medesima udienza, rispetto all’ammontare delle spese processuali liquidate in favore della parte civile. Il provvedimento correttivo non determina uno spostamento della decorrenza del termine di quarantacinque giorni. L’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna, afferma il collegio, non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione della sentenza stessa, potendo solo legittimare l’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione.
A sostegno di tale conclusione la Corte richiama il precedente Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 – 01. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente è condannato, in forza dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso, secondo il principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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