Porto d’armi per uso caccia e divieto di detenzione armi già consolidato (Cons. Stato n. 1905 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS e non più contestato costituisce elemento di per sé preclusivo ai fini del rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia. Il giudizio di affidabilità richiesto dall’art. 43 TULPS non è un giudizio di pericolosità sociale, ma una valutazione prognostica sull’attitudine del soggetto a non abusare delle armi. In presenza di ampia discrezionalità amministrativa, è sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato, e non la prova di un fatto di reato. Una colluttazione con sparo accidentale può fondare il diniego anche quando l’interessato ne ascriva la responsabilità ad altri e non risultino successive condotte penalmente rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente, cacciatore e guardia venatoria volontaria, nel 2016 aveva impugnato il provvedimento con cui il Prefetto gli aveva vietato la detenzione di armi a seguito di una colluttazione con altro cacciatore, nel corso della quale era partito accidentalmente un colpo dal suo fucile. Il TAR aveva respinto il ricorso e il divieto si era consolidato.
Respinta anche un’istanza di autotutela volta alla revoca, l’interessato ha chiesto nel 2022 la licenza di porto d’armi per uso caccia. Il Questore ha negato il titolo richiamando per relationem i fatti e le valutazioni già espressi nel divieto e nel diniego di revoca. Il TAR ha respinto il nuovo ricorso, sottolineando l’ampia discrezionalità amministrativa e il consolidamento del provvedimento presupposto. Propone appello l’interessato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal rapporto tra i due provvedimenti. Il divieto di detenzione consolidato è, di per sé, elemento preclusivo al rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia. La Corte non si ferma però a questa considerazione assorbente e verifica comunque la tenuta del diniego nel merito.
Richiamato il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. III, n. 9637 del 2025), il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità che connota la materia del porto d’armi e il relativo giudizio di affidabilità. Su questa base le circostanze poste a fondamento del diniego non appaiono inadeguate: la colluttazione con sparo accidentale ben poteva incidere sul giudizio di meritevolezza del richiedente.
Quanto alla tesi difensiva sull’altrui responsabilità dello sparo, la Corte la ritiene non coerente con le reciproche remissioni di querela intervenute tra i partecipanti. Il terzo non ha ammesso proprie responsabilità: nel verbale dinanzi al giudice di pace riferisce lo sparo a una caduta a terra, senza colpa del ricorrente. Il quadro probatorio, dunque, non smentisce la valutazione amministrativa.
Sul comportamento successivo, il Collegio rileva che già nel 2019 la Prefettura aveva escluso ragioni di revoca. Passando alle norme, l’art. 39 TULPS consente alla Prefettura di vietare la detenzione di armi a chi dimostri capacità di abusarne; l’art. 43 TULPS permette al Questore di valutare, in alternativa, anche l’assenza di buona condotta. L’inaffidabilità giustifica il diniego essendo sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato.
Il giudizio sotteso al divieto non è di pericolosità sociale, ma prognostico: mira a prevenire non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari legati alla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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