Sospensione licenza deposito fiscale e rinvio a giudizio legittimano arresto procedimentale (Cons. Stato n. 1906 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione sospende l’istruttoria per il rilascio della licenza di deposito fiscale, ai sensi degli artt. 23, comma 7, e 25, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 504/1995, produce un arresto procedimentale ed è perciò dotato di autonoma portata lesiva, con conseguente onere di impugnazione nel termine decadenziale. La sospensione si fonda sul decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati dalla norma e non richiede ulteriori interlocuzioni procedimentali. Il rinvio al comma 7 dell’art. 23 è implicito nel comma 6-bis dell’art. 25, sicché il richiamo operato dal giudice di primo grado non integra alcun vizio motivazionale. La misura conserva natura amministrativa e non costituisce sanzione penale, con la conseguenza che non trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Giustizia in tema di semplici indizi e presunzione di innocenza.
Il Fatto
La società appellante chiedeva all’Agenzia delle Dogane l’aggiornamento per cambio gestore di tre licenze di deposito fiscale. Con atto dell’aprile 2023 l’amministrazione sospendeva l’istruttoria, ai sensi degli artt. 23, comma 6, e 25, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 504/1995, fino alla conclusione dei procedimenti penali a carico del legale rappresentante, assegnando termine per controdedurre. La società presentava osservazioni e chiedeva la revoca della sospensione, quindi agiva per l’accertamento del silenzio e dell’obbligo di provvedere.
Il TAR Campania, pur rilevando l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di sospensione, respingeva il ricorso escludendo l’inerzia dell’amministrazione. Proponeva appello la società, deducendo vizi di procedura e di merito, violazione dei principi di correttezza e buon andamento, nonché contrasto con la presunzione di innocenza e con l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della impugnabilità. L’atto del 13 aprile 2023, ancorché qualificato dall’amministrazione come endoprocedimentale, dispone dell’effetto sospensivo previsto dalla disciplina di settore e determina un arresto del procedimento: è dunque atto impugnabile nel termine decadenziale. La regola generale, secondo cui l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma perché la lesione è imputabile all’atto terminale, ammette eccezioni proprio per l’atto che comporti un arresto procedimentale, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 5470 del 2025, che a sua volta cita Cons. Stato, Sez. V, n. 1225 del 2025 e n. 7205 del 2024).
Nel merito, le censure sono manifestamente infondate. Il richiamo al comma 7 dell’art. 23 è contenuto nel comma 6-bis dell’art. 25, che espressamente vi rinvia per la sospensione della licenza; il riferimento del giudice di primo grado non è quindi estraneo alla contestazione. La norma subordina la sospensione al decreto che dispone il giudizio per uno dei reati richiamati dal comma 6, tra cui i delitti previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale.
Quanto alla dedotta insussistenza del presupposto, la documentazione acquisita in istruttoria conferma la segnalazione a carico del legale rappresentante per i reati di cui agli artt. 416, comma 1, e 515 cod. pen., all’art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992, all’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, all’art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998 e all’art. 1 della legge n. 575/1965. Il certificato dei carichi pendenti riporta il rinvio a giudizio. Il verbale di udienza invocato dall’appellante è successivo alla sospensione ed è perciò irrilevante, potendo al più fondare una nuova istanza.
Il Collegio esclude poi il contrasto con il diritto europeo. La sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2023, causa C-412/21, riguardava una fattispecie non sovrapponibile: la misura qui disposta ha natura indiscutibilmente amministrativa e non si fonda su semplici indizi, bensì su condotte circostanziate e ritenute sufficienti a fondare l’esercizio dell’azione penale. La durata della sospensione è imposta e definita dalla legge, non è sine die in senso patologico. Cadono quindi anche le doglianze sul termine di conclusione del procedimento e sul danno da ritardo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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