Porto d’armi e divieto di detenzione: rapporto di presupposizione e revoca (TAR Sicilia n. 2419 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi per uso tiro a volo non può essere conseguito né conservato qualora sia stato imposto il divieto di detenzione armi, sussistendo tra i due titoli un evidente rapporto di presupposizione. Nel valutare l’affidamento del soggetto a non abusare delle armi, ai sensi dell’art. 43, comma 2, t.u.l.p.s., l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, non ancorata alla sola pendenza di procedimenti penali ma desumibile dai fatti storici. L’imperizia nell’uso e nel maneggio delle armi, anche se penalmente irrilevante, costituisce sintomo di difetto di piena e sicura affidabilità e legittima la revoca, non sindacabile se non per macroscopica irragionevolezza o sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. In data 24 luglio 2022, mentre maneggiava una pistola ad aria compressa a piombini di libera vendita, si feriva accidentalmente al volto. Il Ministero dell’interno – Questura di Catania disponeva quindi la revoca del porto d’armi e del relativo libretto.
Il ricorrente impugnava il decreto questorile innanzi al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio il Tribunale rilevava, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione dell’inammissibilità per mancata impugnazione del divieto di detenzione armi adottato con separato provvedimento, circostanza rappresentata nel provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Il ricorrente, su richiesta del giudice, dichiarava che il provvedimento di diniego di detenzione armi non era stato impugnato né in via gerarchica né in via giurisdizionale. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso: non è possibile ottenere e detenere il titolo di polizia per uso tiro a volo qualora sia stato imposto il divieto di detenzione armi, stante l’evidente rapporto di presupposizione tra i due titoli.
Il ricorso è comunque infondato nel merito. Il provvedimento impugnato dà conto dell’intervento delle forze dell’ordine, all’esito del quale l’interessato era stato trovato con il volto insanguinato e in evidente stato confusionale per un piombino conficcato nella fronte, esploso accidentalmente durante il maneggio dell’arma, con presenza sul posto di un minore.
Il Collegio richiama l’art. 43 t.u.l.p.s., secondo cui la licenza di porto d’armi può essere ricusata a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Nel valutare l’affidamento, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TULPS, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, per cui l’inaffidabilità non deve necessariamente ancorarsi alla pendenza di procedimenti penali, ma va desunta dall’esame dei fatti storici, potendo fondarsi su vicende personali prive di rilievo penale (richiamata T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 25 ottobre 2012, n. 1153).
L’imperizia nell’uso e maneggio delle armi costituisce sintomo di una non piena e sicura affidabilità. Il giudizio dell’Amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, non è sindacabile se non in presenza di macroscopici profili di irragionevolezza; non risulta manifestamente incoerente o sproporzionato rispetto a una condotta che, sebbene penalmente irrilevante, palesa scarsa capacità di apprestare gli accorgimenti necessari a prevenire i rischi connessi all’incauto uso dell’arma, tanto più in presenza di minori (richiamato T.a.r. per l’Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 18 marzo 2019, n. 64).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e comunque infondato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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