La rinuncia all’interesse impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1311 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso vincola il giudice amministrativo. Questi non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse opera sul piano processuale e preclude l’esame delle censure di merito.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e convenzionata per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale a carico del Servizio Sanitario Regionale. Con ricorso ha impugnato la DGR Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante determinazioni sulla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Con due successivi motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa alla delibera di approvazione e al contratto provvisorio, poi alla delibera di approvazione e al contratto integrativo per il 2019, nonché alla nota con cui l’ATS aveva considerato il contratto integrativo accettato senza riserva. La ricorrente ha chiesto in via gradata l’annullamento, l’accertamento della annullabilità per vizio del consenso, la nullità, l’inefficacia o la caducazione dei contratti sottoscritti con riserva. In vista dell’udienza di merito ha rappresentato che la previsione contestata, nell’esercizio 2019, non aveva avuto concreta applicazione in suo danno, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse e chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. La Regione ha chiesto che la causa passasse in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a fronte della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può esaminare la controversia nel merito. Il principio è ricondotto a univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo cui il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. Il Collegio non ha quindi esaminato le censure articolate contro la delibera regionale e contro i contratti, restando assorbita ogni questione di merito, inclusa quella relativa al divieto di sottoscrizione con riserva generica e generale previsto al punto 4.3 della DGR impugnata.

Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando sia la limitata attività difensiva svolta da parte della Regione sia la natura in rito della decisione. La pronuncia si segnala per la nettezza con cui delimita i poteri del giudice amministrativo di fronte alla rinuncia processuale della parte: la sopravvenuta carenza di interesse chiude il giudizio senza accertamento sostanziale, coerentemente con la funzione dell’interesse ad agire quale condizione dell’azione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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