Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e legittimazione dei procuratori distrattari (TAR Sicilia n. 2413 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di somme, la legittimazione a domandare l’esecuzione del capo relativo alle spese processuali liquidate a favore dei procuratori antistatari spetta esclusivamente a questi ultimi, quali titolari del diritto di distrazione. Il ricorrente, parte sostanziale del giudizio concluso, è privo di legittimazione attiva in relazione a tale capo, non essendo egli creditore della somma. Resta invece pienamente ammissibile la domanda di ottemperanza relativa al credito retributivo e risarcitorio riconosciuto in suo favore. Il TAR accerta il passaggio in giudicato del provvedimento e la rituale notificazione in forma esecutiva, verifica il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e, in caso di inottemperanza, nomina il commissario ad acta con penalità di mora.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza avverso la sentenza con cui il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, aveva condannato l’Assessorato regionale a pagargli dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, e a rimborsargli metà delle spese di giudizio, liquidate in 2.314,25 euro e distratte in favore dei procuratori antistatari. Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del provvedimento e la sua notificazione all’amministrazione debitrice, senza che alcuna attività esecutiva fosse stata avviata.

Ha quindi chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, con pagamento delle mensilità e delle spese in favore dei difensori distrattari, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso, in quanto effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina e non presso quella di Catania. Acquisita la prova della nuova notifica, ha poi posto la causa in decisione e, con successiva ordinanza, ha eccepito ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. un possibile profilo di inammissibilità.

La questione riguarda il capo della sentenza azionata relativo alle spese, riconosciute non al ricorrente ma ai procuratori distrattari. Il Tribunale osserva che l’azione avente ad oggetto tali spese avrebbe dovuto essere proposta da questi ultimi personalmente, mentre il ricorso è stato introdotto dalla parte sostanziale del giudizio concluso. Ne deriva il difetto di legittimazione attiva e la declaratoria di inammissibilità parziale.

Nel resto, il ricorso è fondato. Dalla documentazione emerge che la sentenza è divenuta irrevocabile e che è stata notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva. Risulta pertanto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza e nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Sicilia, con facoltà di delega. Accoglie inoltre la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., liquidando gli interessi legali sulla somma dovuta dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *