La sospensione da piano di riequilibrio blocca l’ottemperanza (TAR Sicilia n. 2418 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune riformula il piano di riequilibrio finanziario pluriennale produce l’effetto sospensivo delle procedure esecutive previsto dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, dal momento della sua adozione e fino alla decisione di approvazione o di diniego della Corte dei conti. In pendenza di tale sospensione non è compiuto alcun atto esecutivo, neppure il primo, costituito dal ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza. Il ricorso per ottemperanza proposto quando la procedura di riequilibrio era già avviata è pertanto inammissibile, difettando in radice la condizione di proponibilità dell’azione. Le domande proprie del rito contro il silenzio, introdotte con memoria non notificata, sono inammissibili e non sanano il vizio originario del ricorso.

Il Fatto

Una società creditrice ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania nel 2024 nei confronti di un Comune, notificato e dichiarato definitivamente esecutivo. Il Comune non si è costituito in giudizio.

Nel corso del giudizio il Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità: il ricorso era stato proposto dopo l’adesione dell’ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Alla ricorrente è stato assegnato un termine per memorie. Con memoria depositata, la società ha lamentato il ritardo procedimentale e chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di trasmissione della documentazione alla commissione ministeriale e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, che sospende le procedure esecutive dalla data della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all’approvazione o al diniego del piano. La delibera consiliare di riformulazione del piano era pacifica, richiamata dalla stessa ricorrente, e la decisione della Corte dei conti non era ancora intervenuta.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la finalità della sospensione è preservare la veridicità e l’attualità dei dati del piano fino al giudizio di approvazione. La disciplina si applica anche alle procedure esecutive relative a crediti maturati dopo la deliberazione del piano, perché anch’essi possono incidere sulle casse dell’ente. Da qui la conseguenza: durante il periodo sospensivo non è possibile compiere alcun atto esecutivo, e il ricorso per ottemperanza, primo atto dell’esecuzione, è inammissibile per difetto della condizione di proponibilità.

Il Tribunale esamina poi le domande avanzate con la memoria dell’8 maggio 2025: esse appartengono al rito contro il silenzio, ma sono state introdotte con atto non notificato. L’orientamento richiamato non ammette ampliamenti dell’oggetto del giudizio se non mediante atti notificati alle altre parti, donde l’inammissibilità delle domande.

La postuma proposizione di tali domande non supera il vizio del ricorso introduttivo: resterebbe comunque violato l’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, essendo l’azione di ottemperanza proposta a procedura di riequilibrio già avviata. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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