Foglio di via obbligatorio e prognosi di pericolosità su elementi indiziari (TAR Calabria n. 2087 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 ha natura preventiva e cautelare e non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati. È sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi di valenza indiziaria e su meri sospetti, senza che sia accertata la responsabilità penale né che i fatti esaminati integrino reati. La prognosi di pericolosità integra una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per abnormità dell’iter logico, incongruenza o irragionevolezza della motivazione e travisamento della realtà fattuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Catanzaro, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, gli ha imposto il divieto di far ritorno nel territorio di un Comune per quattro anni. La misura si fondava sulla proposta dei Carabinieri, che avevano deferito l’interessato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere: nel corso di un controllo l’uomo aveva consegnato uno spinello di marijuana e la successiva perquisizione aveva portato al rinvenimento, celato nel portaoggetti dell’auto, di un coltello a serramanico con lama di cm 11. Il Questore richiamava inoltre reiterati precedenti di polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e associazione illecita finalizzata al traffico di droga.
Il ricorrente ha dedotto di svolgere regolare attività lavorativa, di usare il coltello come strumento di lavoro in sostituzione dei taglierini e di disconoscere i precedenti. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello cautelare, ha riformato l’ordinanza ai soli fini della sollecita definizione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della misura: il foglio di via obbligatorio non richiede la prova di reati, ma l’individuazione di condotte concrete che rendano significativamente probabile la commissione di illeciti penalmente rilevanti e socialmente pericolosi. Il giudizio di pericolosità può basarsi anche su elementi di valenza indiziaria e su meri sospetti, richiamando TAR Calabria n. 1436 del 2025.
Su questa base il Tribunale ritiene integrati i presupposti. Il disconoscimento dei precedenti è generico: irrilevante è la mancata notifica di un procedimento penale. Quanto all’attività lavorativa, l’amministrazione ha documentato che il ricorrente risulta disoccupato dal 2019.
Decisiva è la valutazione sulla giustificazione del possesso del coltello. Il Collegio la ritiene non verosimile: per un uso corrispondente a quello di un taglierino basta una lama di appena un centimetro, non gli 11 cm del coltello rinvenuto. A ciò si aggiunge l’atteggiamento immotivatamente nervoso tenuto durante il controllo, che aveva indotto alla perquisizione.
La prognosi di pericolosità poggia dunque su circostanze univoche e resiste alle censure; risulta integrato anche il requisito della dedizione alla commissione di reati di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Il sindacato giudiziale resta nei limiti dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e del travisamento: l’amministrazione ha svolto una valutazione complessiva logica e conseguente, sottratta alle censure.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori, e con ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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