La motivazione postuma in sede procedimentale non è integrazione illecita del provvedimento (Cons. Stato n. 7163 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione con cui l’amministrazione si ridetermina, adottando un nuovo provvedimento nella naturale sede procedimentale, non costituisce integrazione postuma illecita della motivazione dell’atto originario. L’inammissibilità della motivazione postuma riguarda la sola motivazione esposta negli scritti difensivi, non quella resa con un autonomo provvedimento, che può integrare una corretta convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990. La circostanza che l’amministrazione si sia determinata in esecuzione di un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo esclude ogni contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51, 97 e 117 Cost. Alla commissione esaminatrice va riconosciuta ampia discrezionalità nella individuazione dei criteri di valutazione, con sindacato del giudice circoscritto alla manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché al travisamento di fatto e all’errore procedurale.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’ARPA Umbria per un posto di dirigente chimico. La procedura prevedeva tre prove, con idoneità fissata a 21/30 quale prerequisito per l’accesso alla prova successiva. Superata la prova scritta, la candidata non risultava idonea alla prova teorico-pratica, con il punteggio di 15/30, e non era ammessa all’orale.

Impugnata la mancata ammissione e gli esiti della selezione davanti al TAR Umbria, il giudice accoglieva la domanda cautelare e rilevava l’insufficienza motivazionale del solo punteggio numerico a fronte della genericità dei criteri di valutazione. La commissione, riconvocata, procedeva a integrale rilettura degli elaborati e attribuiva una valutazione analitica, confermando l’esito negativo. Il TAR, con sentenza n. 654 del 2024, dichiarava in parte improcedibile il ricorso originario e respingeva i motivi aggiunti. Proponeva appello la candidata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’asserita integrazione postuma della motivazione. Il Consiglio di Stato precisa il discrimine: la motivazione è integrata illecitamente quando l’amministrazione motiva il provvedimento dopo la sua adozione direttamente negli scritti difensivi, poiché l’atto deve essere motivato all’emanazione e nella sede procedimentale. Nel caso concreto, invece, l’amministrazione si è rideterminata con un nuovo provvedimento, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, e ha così reso la motivazione nella naturale sede procedimentale.

Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio osserva che il nuovo provvedimento non è automaticamente illegittimo, potendo integrare una corretta convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990. Su questa base il primo motivo è dichiarato infondato, e con esso cade anche la prospettazione subordinata di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate, poiché nessun potere illimitato di modificare ex post la motivazione risulta esercitato.

Quanto alla dedotta mancanza di prova della discussione collegiale dei giudizi, il Collegio qualifica come elemento neutro il lasso di oltre due mesi tra firma e deposito del verbale, non idoneo a fondare il sospetto di una stesura successiva: le argomentazioni dell’appellante restano affermazioni generiche prive di riscontro probatorio.

Sul merito della valutazione, il Consiglio ribadisce l’ampia discrezionalità della commissione nella individuazione dei criteri, con sindacato limitato a manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o non intellegibilità dei criteri e delle valutazioni, nonché a travisamento di fatto ed errore procedurale. Il giudizio espresso risulta adeguatamente motivato, essendosi la commissione rideterminata e avendo approntato una motivazione specifica e analitica.

Sulla composizione della commissione, il Collegio esclude la violazione dell’art. 15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 45 d.P.R. n. 483/1997, poiché il regolamento dell’Agenzia rinvia a tale disciplina solo per il reclutamento dei dirigenti sanitari, mentre il concorso riguarda un posto del ruolo tecnico, soggetto al più generale art. 17 del Regolamento ARPA, che consente la nomina di esperti di provata competenza. L’erronea indicazione della qualifica del commissario è irrilevante. La riproposizione dei motivi assorbiti è infine dichiarata inammissibile per genericità, per difetto di specifica indicazione delle censure devolute. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *