Porto d’armi, frequentazioni controindicate e diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 181 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia è subordinato a un giudizio di affidabilità a carattere prognostico e precauzionale, distinto dall’accertamento della responsabilità penale. L’Amministrazione può negare il rinnovo valorizzando, nella loro oggettività, fatti e frequentazioni privi di rilievo penale, quando da essi emerga il rischio che l’arma sia appresa da soggetti controindicati. La discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampia e il provvedimento non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano percepibili e non irrazionali. Il precedente rilascio della licenza non genera alcun affidamento, poiché ogni istanza di rinnovo impone una valutazione attuale degli interessi coinvolti. Il diniego parziale di accesso agli atti, in quanto immediatamente lesivo, va impugnato nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, non potendo essere contestato unitamente al provvedimento finale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata dalla Questura di Vibo Valentia, presentava istanza di rinnovo alla scadenza, corredata della documentazione di rito. A seguito di avviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l’interessato chiedeva di accedere agli atti e presentava memoria difensiva con richiesta di audizione personale. Convocato in Questura, gli veniva invece notificato il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo.
Il ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, lamentando l’accesso solo parziale con oscuramento dei nominativi e dei rapporti informativi, la mancata audizione, l’insufficienza della motivazione e la carenza istruttoria, oltre alla contraddittorietà rispetto ai precedenti rinnovi ottenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinа anzitutto il primo motivo, concernente il diniego parziale di accesso, e lo dichiara inammissibile. L’accesso parziale, consentito in data anteriore al ricorso, costituisce atto immediatamente lesivo e non meramente endo-procedimentale. Poiché l’art. 116 c.p.a. impone l’impugnazione nel termine decadenziale di trenta giorni, la mancata contestazione ne determina la consolidazione, non aggirabile mediante l’impugnazione congiunta del provvedimento finale. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Basilicata, Sez. I, n. 601/2017.
Passando ai motivi di merito, il Tribunale richiama l’assetto delle autorizzazioni di polizia, ribadendo che la detenzione di armi è ipotesi eccezionale nel nostro ordinamento e che le esigenze di incolumità pubblica prevalgono. La licenza può essere negata anche in assenza di condanna quando, per la condotta del soggetto, manchi la certezza della completa affidabilità, potendo l’Amministrazione valorizzare fatti e situazioni personali privi di rilevanza penale (Cons. Stato, Sez. III, n. 2404/2017; n. 3979/2013; n. 6812/2018).
Il giudizio di affidabilità è prognostico e precauzionale, distinto da quello penale, improntato a tassatività e funzione repressiva. In particolare, la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali ha rilievo nella valutazione dell’affidabilità del titolare del porto d’armi, anche per uso caccia, per il rischio che l’arma sia appresa e impropriamente utilizzata (Cons. Stato, Sez. III, n. 4488/2016).
Nel caso concreto, il diniego si fonda su ripetuti controlli con soggetti segnalati o condannati per reati quali omicidio colposo, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e porto abusivo di armi. Tali dati, coprendo un arco temporale significativo e non estranei al perimetro di ordine e sicurezza pubblica, fondano un giudizio prognostico di non piena affidabilità. Il Tribunale esclude che l’ignoranza delle vicende dei frequentati o la specchiata condotta personale assumano peso decisivo, poiché il nodo è il rischio di abuso a prescindere dalla volontà del titolare.
Quanto all’affidamento derivante dai precedenti rinnovi, il Collegio ricorda che il precedente rilascio non fa nascere alcuna aspettativa, esprimendo la Questura una valutazione attuale degli interessi in gioco (Cons. Stato, Sez. III, n. 5276/2016). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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