Programma operativo sanitario privo di efficacia lesiva e ricorso inammissibile (TAR Molise n. 27 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo presuppone un interesse ad agire concreto e attuale, inteso come bisogno di tutela giurisdizionale di una posizione sostanziale altrimenti non tutelabile. Un atto di programmazione sanitaria che si limiti a enunciare intendimenti generici e prospettici, senza tradursi in determinazioni provvedimentali idonee a incidere sulla sfera giuridica dei destinatari, non è lesivo e non può essere impugnato. Il richiamo a un precedente decreto commissariale operato in chiave meramente ricognitiva, e non confermativa, non attribuisce portata autoritativa al nuovo atto. L’impugnazione del provvedimento presupposto, proposta in via subordinata oltre i termini, è irricevibile per tardività.

Il Fatto

Alcune strutture socio-sanitarie residenziali, operanti come comunità di riabilitazione psicosociale accreditate con il servizio sanitario regionale, hanno impugnato il DCA n. 94/2021 e l’allegato Programma Operativo 2019-2021, nella parte relativa alla riorganizzazione del Dipartimento di Salute mentale. Analogo gravame hanno proposto due associazioni attive nel sostegno alle persone con disturbi psichici.

Le ricorrenti lamentavano che la struttura commissariale, a partire dal DCA n. 47/2018 e poi con il nuovo strumento di programmazione, avesse ridotto i posti-letto disponibili senza la necessaria istruttoria sui fabbisogni assistenziali e sui dati epidemiologici. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione e di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione oggettiva e affronta subito l’eccezione preliminare dell’Avvocatura, ritenendola assorbente. Il punto decisivo è la natura del capo VI del P.O.S. 2019-2021, dedicato alla riorganizzazione del Dipartimento di Salute mentale.

Il Tribunale ne rileva il contenuto indeterminato. Il Programma dà atto di un processo di riconversione ancora in corso e rinvia a un accordo non ancora raggiunto, i cui esiti avrebbero dovuto confluire in un successivo decreto di rimodulazione dei posti letto. Di tale determinazione conclusiva non v’è traccia in atti. Le proposizioni impugnate rivestono quindi funzione meramente programmatoria.

Da ciò deriva che le censure non colpiscono alcuna disposizione provvedimentale, ma intendimenti non definiti e privi di efficacia lesiva concreta e immediata. Il Collegio richiama il principio per cui l’interesse ad agire è il bisogno di tutela giurisdizionale di una situazione sostanziale altrimenti non tutelabile, dovendo il danno paventato essere concreto e attuale (TAR Trentino Alto Adige – Trento n. 40/2023). L’utilità pratica, diretta e immediata è richiesta anche dalla giurisprudenza di Cons. Stato, Sez. V n. 8420/2022 e Sez. IV n. 5814/2020.

Nemmeno il richiamo al DCA n. 47/2018 vale a conferire portata lesiva ai nuovi atti. Quel richiamo è ricognitivo, non confermativo, e comunque mal si concilierebbe con la ricerca di un nuovo equilibrio nella rimodulazione dei posti letto. Quanto all’impugnazione del decreto del 2018, proposta in via subordinata, essa è irricevibile per tardività. Il Collegio ricorda che quel decreto è stato medio tempore annullato, nella parte sulla salute mentale, dalla sentenza n. 352/2023, con effetti erga omnes trattandosi di atto generale.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili per carenza di interesse. La definizione in rito non impedisce al Collegio di disporre l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *