Conversione del permesso stagionale: decadenza per richiesta presentata dopo la scadenza (TAR Lombardia n. 1121 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale presuppone l’esistenza di un permesso ancora in vigore, non potendosi convertire un titolo scaduto. Sebbene la legge non preveda espressamente un termine decadenziale, tale termine si desume dalla natura dell’istituto e dalla disciplina dei rinnovi, potendosi ammettere la presentazione dell’istanza entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso stagionale. La tardività della richiesta rende irrimediabile la decadenza, senza che possa trovare applicazione l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, riferito ai soli elementi esistenti al momento dell’adozione del provvedimento e comunque presupponente un’istanza tempestiva.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale, aveva chiesto il rilascio del relativo permesso di soggiorno, mai materialmente consegnatogli per i tempi di lavorazione della pratica. Ricevuto un preavviso di rigetto per mancanza del nulla osta alla conversione, l’interessato presentava solo successivamente istanza di conversione del permesso stagionale in permesso non stagionale, compilando la sola casella relativa alla data della richiesta del primo rilascio, in quanto il titolo era inesistente.
La Prefettura rilasciava il nulla osta, ma dopo alcuni mesi avviava il procedimento di revoca per l’assenza di un permesso da convertire, provvedimento poi adottato e impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto accontentarsi della ricevuta postale attestante la tempestiva richiesta del permesso stagionale. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 24, comma 7, e dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998, ha una durata massima di nove mesi in un periodo di dodici, sicché, quand’anche fosse stato rilasciato, i suoi effetti si sarebbero comunque esauriti entro il dicembre 2024.
I permessi stagionali, ha chiarito il TAR, non sono titoli interinali che consentono di permanere in Italia senza limiti in attesa di reperire un nuovo lavoro: sono strutturalmente destinati a fronteggiare esigenze temporanee, alla cui scadenza lo straniero dovrebbe rientrare nel paese di provenienza. La mancata materiale consegna del titolo non fa venir meno il limite temporale della sua validità né la conseguente esclusione della sua convertibilità dopo la scadenza.
Il ricorrente non ha chiesto la conversione in permesso per lavoro ordinario entro la scadenza che il permesso stagionale avrebbe avuto, né entro i successivi sessanta giorni, né ha dimostrato di aver maturato i requisiti entro quel termine. La richiesta è stata invece presentata circa nove mesi dopo la scadenza, nonostante il preavviso di rigetto del 15 ottobre 2024 gli avesse già segnalato la necessità di attivarsi, quando era ancora in tempo.
Il Tribunale ha richiamato la propria sentenza n. 701 del 20.5.2026, secondo cui la legge non prevede un termine decadenziale espresso per la conversione, ma tale termine si desume dalla natura dell’istituto, che presuppone un permesso ancora in vigore. Diversamente opinando, si consentirebbe la regolarizzazione di stranieri rimasti irregolarmente per lungo tempo, eludendo le disposizioni dell’art. 24 d.lgs. 286/1998 e il sistema delle quote d’ingresso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato manifestamente infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.