Porto di fucile: discrezionalità del Questore e affidabilità del richiedente (TAR Calabria n. 182 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto di fucile per uso caccia, il giudizio sull’affidabilità e sulla buona condotta dell’istante costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza manifesta. Non è necessario che il comportamento posto a base del diniego o del mancato rinnovo abbia rilevanza penale accertata: è sufficiente un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli derivanti dall’uso delle armi. L’Amministrazione può valorizzare fatti privi di rilievo penale, purché sintomatici della mancanza del rigore richiesto, e può riesaminare le precedenti determinazioni quando sopraggiungano o si riconsiderino circostanze ostative. Il diniego di rinnovo non contraddice un precedente rilascio, né la revoca del divieto prefettizio di detenzione, operando la detenzione e il porto d’armi su piani distinti per competenza, presupposti e limiti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore di Cosenza, all’esito di contraddittorio procedimentale, ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego si fonda su due circostanze: un autoferimento accidentale occorso durante la pulizia di uno dei fucili, cui era seguito un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi poi revocato; e un controllo nel corso del quale un congiunto convivente era stato trovato in auto in compagnia di persona deferita per percosse e lesioni personali.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 10, 11 e 43 R.D. n. 773/1931 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, carenza motivazionale, contraddittorietà e illogicità. Sostiene che i fatti posti a base del diniego erano anteriori alla revoca del divieto prefettizio e già noti alla Questura, che in precedenza aveva concesso il rinnovo. Resiste l’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Gli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevedono automatismi preclusivi per determinate condanne, non applicabili alla fattispecie. La Questura ha negato il titolo in ragione di un apprezzamento negativo sull’affidabilità e buona condotta, rispetto al quale operano l’art. 11, comma 2, e l’art. 43, comma 2 dello stesso regio decreto.

Il giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi rientra nella discrezionalità amministrativa e sfugge al sindacato di merito, salvo il controllo ab externo per illogicità e irragionevolezza. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021, il TAR ribadisce che non serve l’accertamento penale del comportamento, bastando l’autonoma valutazione dell’Amministrazione per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica. Sono sufficienti anche meri indizi di assenza della perfetta sicurezza nel buon uso delle armi, senza istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021).

Il diniego può fondarsi su condotte comunque significative, purché inserite in una ragionevole valutazione complessiva (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019; TAR Calabria, Sez. I, n. 796 del 2018). Il rinnovo non contraddice un precedente rilascio, sussistendo ampia potestà di riesame (TAR Calabria, Sez. I, n. 591 del 2023). Quanto ai contatti con soggetti controindicati, rileva il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da terzi legati al richiedente da rapporto di frequentazione (Consiglio di Stato, n. 801 del 2023; TAR Catanzaro, n. 689 del 2023).

Il Collegio ritiene congrua la valutazione questorile, sia per la gravità dell’autoferimento sia per il contatto del convivente con persona controindicata. Non rileva che il contatto riguardasse persona convivente con l’istante. L’Amministrazione può valorizzare vicende personali prive di rilievo penale ma sintomatiche della mancanza del rigore indispensabile all’ottenimento del titolo (Cons. Stato, Sez. III, n. 2404 del 2017 e n. 6812 del 2018; TAR Catanzaro, Sez. I, n. 2147 del 2020).

Quanto alla revoca del divieto prefettizio, il TAR esclude una pregiudizialità: detenzione e porto d’armi operano su piani distinti per competenza, presupposti e limiti, con diverso grado di diligenza richiesto per la custodia e per il trasporto e l’uso. La domanda di annullamento è respinta, con compensazione delle spese per i contorni non lineari della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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