Porto d’armi e discrezionalità: basta la condotta aggressiva accertata in sede penale (TAR Emilia-Romagna n. 765 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, concedibile solo a fronte di piena affidabilità del richiedente. L’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza che occorrano un giudizio di pericolosità sociale o un comprovato abuso nell’uso delle armi. Sono apprezzabili, quali indici sintomatici, fatti accertati dal giudice penale anche quando il reato sia estinto per remissione di querela, mancanza di querela o prescrizione, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. Il provvedimento ha natura cautelare e si fonda su considerazioni probabilistiche.
Il Fatto
La Questura di Modena ha respinto l’istanza di rilascio del porto di fucile uso tiro a volo presentata dal ricorrente. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha richiamato un precedente procedimento penale: una condanna di primo grado per lesioni ai danni di due agenti della polizia municipale e di un privato, oltre che per danneggiamento aggravato dell’autovettura di servizio dell’Arma dei Carabinieri; la conferma in appello della responsabilità per il solo danneggiamento, con declaratoria di non doversi procedere per le lesioni; l’annullamento in Cassazione della sentenza d’appello per estinzione del reato di danneggiamento per prescrizione.
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo l’inadeguatezza dell’istruttoria, la motivazione apparente e l’omessa valutazione dell’attualità del pericolo. Ha inoltre contestato la violazione dell’art. 10, legge n. 241/1990, per non avere la P.a. confutato le osservazioni procedimentali. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla disciplina degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931, che attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza un giudizio di natura prognostica sulla possibilità di abuso delle armi. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 4274 del 2024, il Collegio ribadisce che la valutazione riguarda la condotta del richiedente e l’affidamento che questi può dare.
Il quadro costituzionale è ricostruito mediante Corte cost. n. 440 del 1993 e Corte cost. n. 109 del 2019: il porto d’armi è eccezione al divieto generale e il legislatore gode di ampio margine discrezionale nel bilanciare l’interesse del privato con la tutela della sicurezza pubblica. Sul piano amministrativo la Corte richiama Cons. Stato, sez. III, n. 3585 del 2024 e la giurisprudenza ivi richiamata, che esclude una posizione di diritto soggettivo all’ottenimento e alla conservazione del permesso.
Il punto centrale è la latitudine del sindacato. L’Amministrazione può valorizzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi a responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione congrua. Il provvedimento non ha intento sanzionatorio, ma natura cautelare, e dunque si fonda su considerazioni probabilistiche assistite da sufficiente fumus.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene la valutazione di inaffidabilità sorretta da motivazione articolata. Il ricorrente è stato assolto perché il fatto non sussiste solo per la resistenza a pubblico ufficiale; per lesioni e danneggiamento ha beneficiato di remissione di querela, mancanza di querela e prescrizione. L’appello ha accertato un comportamento aggressivo e sproporzionato, unitamente al possesso ingiustificato di un coltello. La circostanza che i fatti risalgano al 2009 non li rende irrilevanti: costituiscono precedente significativo.
Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 8063 del 2023, il Tribunale esclude che l’onere imponga la puntuale confutazione analitica delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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