Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle espropriazioni funzionali alle acque pubbliche (TAR Emilia-Romagna n. 766 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143, lett. a), R.D. n. 1775/1933, le controversie avverso i provvedimenti che, pur non promanando da organi istituzionalmente preposti alla cura delle acque, incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche. Il decreto commissariale che approva il progetto definitivo di opere di sistemazione fluviale e di laminazione delle piene, comportando dichiarazione di pubblica utilità, variante urbanistica e vincolo espropriativo, è provvedimento definitivo e va impugnato dinanzi al giudice specializzato. La comunicazione recante la proposta di indennità di espropriazione ed esortazione alla cessione bonaria è atto meramente conseguenziale e conferma la natura definitiva del primo. Il giudice amministrativo, declinata la giurisdizione, fa salvi gli effetti della domanda se il processo è riproposto dinanzi al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di aree agricole ed estrattive ricadenti in un sito di interesse comunitario denominato “Meandri del fiume Ronco”. Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ha approvato, con decreto del 3 marzo 2022, il progetto definitivo di un intervento di sistemazione e riqualificazione del fiume Ronco, comprendente una vasca di laminazione, con dichiarazione di pubblica utilità e effetto di variante agli strumenti urbanistici. Con comunicazione del 30 ottobre 2023 l’ufficio territoriale competente ha quantificato la superficie da acquisire al demanio e determinato l’indennità di cessione volontaria per le particelle della società.

La società ha impugnato il decreto e gli atti connessi deducendo tre motivi: la mancanza della autorizzazione paesaggistica prima dell’approvazione del progetto definitivo, il vizio derivato della comunicazione espropriativa e l’inattualità dell’atto presupposto dell’accordo di programma per effetto di una deliberazione regionale che avrebbe ridotto i finanziamenti. L’Agenzia regionale ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione dell’Agenzia e la ritiene fondata. La disposizione applicata è l’art. 143, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che devolve alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. L’ampiezza della formula consente di ricondurre alla giurisdizione specializzata le procedure espropriative che interferiscono in via immediata e diretta con le modalità d’uso delle acque.

Nel caso concreto i provvedimenti impugnati sono funzionali alla realizzazione di opere di sistemazione e riqualificazione del fiume Ronco, in particolare delle casse di laminazione delle piene, con contestuale apposizione del vincolo espropriativo. Ne deriva che non solo è inciso il regime delle acque pubbliche, ma è modificata la consistenza delle situazioni giuridiche pubbliche e private coinvolte dalla procedura espropriativa.

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque, ancorché non promananti da amministrazioni istituzionalmente preposte al settore, purché idonei a incidere in maniera non occasionale ma immediata e diretta sul regime delle acque e del demanio (SS. UU. n. 13975 del 2023 e n. 8776 del 2023). La giurisdizione ricorre anche quando l’atto interferisce con i provvedimenti relativi all’uso delle acque, autorizzando, impedendo o modificando i lavori (Cass. Sez. U. n. 24154 del 2013), o incide sulla struttura e consistenza dei beni demaniali (Cass. Sez. U. n. 37572 del 2021).

Il Collegio respinge l’argomento della ricorrente secondo cui mancherebbe un provvedimento definitivo. Il decreto del 3 marzo 2022 conclude il relativo procedimento e i suoi effetti conformano sin da subito il regime delle acque pubbliche; la previsione di una successiva fase esecutiva non ne intacca l’efficacia immediata. La comunicazione del 30 ottobre 2023, contenente la proposta di indennità ai fini della cessione bonaria, è atto conseguenziale che conferma la natura definitiva del primo.

Il TAR dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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