Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 220 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia e, accertata l’inutile scadenza del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, ordina gli adempimenti dovuti e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta. Il rimedio dell’ottemperanza non consente però al giudice di integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: è pertanto inammissibile la domanda volta a ottenere la liquidazione di interessi legali non previsti dal titolo, non essendo stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 171/2024 in data 15 aprile 2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la c.d. «carta docente» per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21 e 2021/22, con accredito di complessivi euro 1.500,00, e al pagamento di un’indennità sostitutiva delle ferie.
La ricorrente assume l’inesecuzione della pronuncia nella sola parte relativa alla carta docente, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia. Chiede quindi che si ordini l’adempimento in un termine assegnato e che si nomini sin d’ora il Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il titolo e la mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione, dell’omesso adempimento in parte qua. Ne deduce la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario.
È inoltre decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Rileva, in proposito, l’intervenuta notificazione della sentenza al Ministero a mezzo posta elettronica certificata in data 19 settembre 2024.
In accoglimento della domanda, il TAR ordina di dare esecuzione al giudicato limitatamente alla carta docente, con adempimenti da compiersi entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato, prevedendo che l’attività commissariale sia svolta su specifica richiesta della ricorrente e senza alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto agli invocati interessi legali, il Collegio osserva che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto della sentenza del giudice ordinario, come affermato da TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980. Né risulta proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi richiesti gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo. L’istanza è pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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