Porto d’armi e requisiti morali: rileva l’inaffidabilità del convivente (TAR Lazio n. 20 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative al porto e all’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di una lata discrezionalità nel valutare la meritevolezza del titolo, in ragione della protezione dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il diniego o la revoca possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi e situazioni personali prive di rilevanza penale. Il titolare della licenza deve essere persona esente da mende e indizi negativi e deve offrire sicura affidabilità anche in relazione ai soggetti con cui intrattiene relazioni familiari o personali. È pertanto legittimo il diniego di rinnovo fondato sulle vicende penali del richiedente, ivi compresa una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per reato ostativo, e su quelle del coniuge convivente, ove da esse emerga un giudizio di inaffidabilità nel buon uso delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al TAR Lazio l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui il Questore della Provincia di Latina ha respinto l’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento si fondava sulla ritenuta mancanza dei requisiti morali, desunta dal deferimento del richiedente all’autorità giudiziaria per reati di furto, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, e dai precedenti di polizia della coniuge convivente, deferita per minaccia e concorso di persone.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e l’eccesso di potere. L’amministrazione si è costituita contestando la fondatezza della pretesa. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 179/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che gli artt. 10, 11, 42 e 43 del t.u.l.p.s. attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza una lata discrezionalità nell’apprezzare se il richiedente sia meritevole del titolo, per le ricadute degli atti abilitativi sulla protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 1925 del 2010.
Da tale premessa il Tribunale ricava che la legislazione impone di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e che qualsiasi circostanza consigli l’adozione del rigetto può giustificare il diniego. Il titolare della licenza, oltre a dover essere esente da mende o indizi negativi, deve assicurare la propria affidabilità circa il buon uso e l’assenza di pericolo di abuso da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali, secondo il richiamo a TAR Liguria, Sez. II, n. 2969 del 2009.
Il Collegio richiama anche l’art. 39, comma 1, t.u.l.p.s., che consente al prefetto di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne, e la giurisprudenza secondo cui l’autorizzazione alla detenzione deve considerarsi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità di tutti i cittadini, con la richiesta che l’interessato sia al di sopra di ogni sospetto (Cons. Stato, Sez. III, n. 2404 del 2017).
Quanto alla portata del sindacato, la sentenza afferma che la revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi (Cons. Stato, Sez. III, n. 5398 del 2014), e che l’amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti di reato diversi e vicende personali prive di rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 3979 del 2013 e n. 4121 del 2014).
Applicando tali principi, il Tribunale ritiene che la valutazione delle vicende penali del ricorrente, compresa la sentenza di non doversi procedere per prescrizione per un reato ostativo ai sensi dell’art. 43 t.u.l.p.s., e di quelle della coniuge convivente non sia affetta da vizi manifesti idonei all’annullamento, anche per la specificità dei reati rispetto al possibile abuso delle armi. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1.500,00.
Nota della Redazione
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