Fondo inclusione sordi e riserva agli enti del terzo settore (TAR Lombardia n. 1652 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui la Regione individua i progetti da finanziare con le risorse del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia costituisce atto di mera esecuzione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che assegna le risorse. L’art. 2, comma 4, del d.P.C.m. 14 febbraio 2023, raccordato con il comma 2, riserva l’individuazione e l’attuazione dei progetti ai soggetti pubblici e agli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, con esclusione degli enti privati operanti a fini di lucro. La società estranea al terzo settore che non abbia impugnato il decreto statale è priva di interesse all’annullamento della sola delibera regionale, perché il relativo accoglimento non le recherebbe alcuna utilità concreta. La scelta di riservare il finanziamento agli enti del terzo settore risponde alla finalità solidaristica del Fondo e al modello di co-programmazione e co-progettazione dell’art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’accessibilità linguistica e sensoriale, fornitrice di servizi di video-interpretariato online in Lingua italiana dei Segni per enti pubblici, impugna la deliberazione della Giunta regionale con cui la Regione Lombardia ha approvato il progetto destinato a impiegare la quota regionale del Fondo per l’inclusione delle persone sorde, unitamente all’allegato progettuale.
La ricorrente lamenta di essere stata esclusa dalla ricognizione delle associazioni maggiormente rappresentative e dalla possibilità di presentare progetti, in quanto società privata estranea al terzo settore. Sostiene la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e il carattere discriminatorio della preclusione. La Regione e le controinteressate eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto ministeriale e per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’eccezione di carenza di interesse e la ritiene fondata, assorbendo ogni altra questione di rito. La delibera regionale ha carattere di mera esecuzione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2023: la Regione si è limitata a richiamare il passaggio normativo e a recepire la restrizione soggettiva ivi contenuta.
La questione centrale è di interpretazione. La ricorrente distingue il momento dell’individuazione del progetto, riservato agli enti del terzo settore, dal momento dell’attuazione, che sarebbe aperto a qualsiasi soggetto privato. Il Tribunale respinge la lettura: l’art. 2, comma 2, del d.P.C.m. del 2023 assume valenza precettiva solo se inteso nel senso che i progetti sono attuati da enti pubblici anche con soggetti privati, e il comma 4 individua tali soggetti negli enti del terzo settore. Diversamente, il comma 2 sarebbe pleonastico.
Il Collegio valorizza la finalità solidaristica del Fondo e la continuità con il d.P.C.m. del 12 maggio 2022 e con il d.P.C.m. del 6 marzo 2020. Il modello di coinvolgimento degli enti del terzo settore richiama la co-programmazione e la co-progettazione dell’art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017, espressione della sussidiarietà orizzontale. La riserva in favore di tali enti trova giustificazione nella loro indipendenza rispetto al mercato e alle logiche di profitto, secondo la lettura offerta da Corte cost. n. 131 del 2020.
Il Tribunale precisa che la motivazione sulla scelta del modello era riservata all’amministrazione centrale che elargisce il contributo, non alle amministrazioni destinatarie. Nella fase esecutiva, l’eventuale ricorso a imprese private per la fornitura di beni e servizi resta soggetto, ove dovuto, alle regole del codice dei contratti pubblici o a procedure trasparenti; eventuali distorsioni applicative non sono imputabili all’atto impugnato. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, avendo la ricorrente omesso di impugnare il decreto statale che le preclude il finanziamento. Spese integralmente compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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