Accertamento di conformità e doppia conformità: diniego vincolato e irrilevanza dell’affidamento (TAR Abruzzo n. 18 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il diniego del permesso di costruire in sanatoria costituisce espressione di un potere vincolato: una volta accertata la carenza del requisito della doppia conformità, l’amministrazione non può adottare un provvedimento di segno contrario né è tenuta a individuare un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità. Il provvedimento è adeguatamente motivato con il riferimento all’abusività delle opere e alla loro non conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. Sono perciò irrilevanti la distanza temporale dalla realizzazione dell’abuso e l’estraneità dell’attuale titolare dell’immobile rispetto alla sua commissione, non formandosi alcun affidamento legittimo alla conservazione delle opere abusive. Alla natura vincolata del diniego consegue la non necessità dell’apporto partecipativo dei soggetti interessati.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di singole unità immobiliari di un fabbricato realizzato in forza di licenza edilizia del 1954, sito nel Comune di Giulianova, in zona classificata dal PRG come “consolidamento e completamento del tessuto urbano esistente” e sottoposta a vincolo paesaggistico. Tra il 1963 e il 1984 i danti causa avevano eseguito, senza titolo, la divisione in più unità, l’eliminazione della scala interna, la realizzazione di una scala esterna e il frazionamento del piano terra con mutamento di destinazione d’uso dei locali già adibiti a garage.
Nel 2014 i ricorrenti presentarono domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Seguì il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, quindi, il provvedimento dirigenziale n. 9/2019 che negò l’accertamento di conformità per violazione delle NTA del PRG, dell’art. 41-sexies legge n. 1150/1942 e della normativa paesaggistica. I proprietari impugnarono il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio di effettività della tutela, ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari del Comune in ragione della complessiva infondatezza del ricorso. Nel merito, ha escluso la violazione dei diritti partecipativi: le osservazioni del tecnico, tardivamente pervenute, non indicavano le circostanze fattuali idonee a smentire l’accertamento tecnico, non essendo dimostrato che la costituzione di più unità in luogo di una sola non avesse determinato aumenti di volume e superficie incompatibili con il progetto assentito.
L’accertamento della carenza della doppia conformità rende il diniego atto di esercizio di potere vincolato. Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui, alla natura vincolata dei provvedimenti in materia di sanatoria, consegue la non necessità dell’apporto partecipativo (Cons. Stato, sez. VII, n. 5606 del 2024).
Infondato è anche il motivo sull’affidamento. I provvedimenti edilizi sono motivati con il mero riferimento all’abusività e alla non conformità delle opere, senza onere rafforzato di motivazione sull’interesse pubblico al ripristino della legalità (Cons. Stato, sez. VI, n. 10540 del 2023). Il diniego non esige l’individuazione di un interesse diverso e va adottato a prescindere dalla distanza temporale e dall’estraneità del titolare all’abuso (Cons. Stato, sez. VI, n. 729 del 2024).
Nel caso concreto, la realizzazione di tre unità abitative in luogo dell’unica autorizzata, la trasformazione della destinazione d’uso di garage e deposito, la sostituzione della scala interna con una esterna e l’ampliamento dei locali cucina integrano una variante essenziale, che modifica superficie, cubatura, prospetto e destinazione d’uso con aggravio del carico urbanistico. I ricorrenti non hanno contestato l’attuale contrasto delle opere con la disciplina vigente, in particolare quanto a distanza minima tra fabbricati e ampliamenti.
La censura sulla disciplina di favore dell’art. 17, lett. a), punto 2, d.l. n. 133/2014 è inammissibile ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non essendo stata presentata alcuna SCIA in sanatoria e riferendosi quindi a poteri mai esercitati. Le residue censure sul metodo istruttorio e sul vincolo paesaggistico sono inammissibili per carenza di interesse, fondandosi il diniego su più capi autonomi e autosufficienti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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