Revoca porto d’armi legittima per conflittualità di vicinato e custodia incurante (TAR Calabria n. 2171 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi e il divieto di detenzione di armi non hanno natura sanzionatoria o punitiva, ma cautelare: mirano a prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità collettiva. L’amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità su una valutazione probabilistica e prognostica ampiamente discrezionale, che può valorizzare anche fatti isolati, purché pregnanti e significativi. La sussistenza di tensioni e di un quadro di conflittualità interpersonale, unita alla contiguità dei rapporti, legittima il diniego o la revoca della licenza. La valutazione discrezionale sull’affidabilità nel corretto uso delle armi prescinde dalla rilevanza penale dei comportamenti accertati dall’autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto di Vibo Valentia, nel settembre 2021, gli aveva disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, e il successivo decreto del Questore che, in conseguenza, aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo rilasciatagli nel 2017. A fondamento dei provvedimenti l’autorità di pubblica sicurezza poneva la ritenuta inaffidabilità nel corretto uso delle armi, desunta da una denuncia per reati collegati a perduranti dissidi di vicinato e da incuria nella detenzione delle armi.
Il ricorrente deduceva travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, carenza di istruttoria e violazione dell’art. 39 del TULPS e degli artt. 11 e 43 del medesimo testo. In sede cautelare la domanda di tutela interinale era stata respinta per assenza di periculum in mora e di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale tratta congiuntamente i motivi, stante la reciproca connessione, e ne rileva l’infondatezza. L’autorità di pubblica sicurezza aveva analiticamente indicato le circostanze ritenute controindicate: il deferimento all’autorità giudiziaria per reati violenti, inseriti in una situazione di perdurante conflittualità di vicinato, e l’incuria nella custodia delle armi. Tali circostanze non risultano smentite nel ricorso, nel quale anzi si ammette che il ricorrente è stato attinto da citazione a giudizio anche per i delitti di occupazione di terreni e pascolo abusivo.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la revoca della licenza di polizia è provvedimento privo di intento sanzionatorio, di natura cautelare, volto a prevenire abusi nell’uso delle armi (Cons. St., sez. III, n. 2974 del 2018). In tale ottica la revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale, nel quale assumono rilievo anche fatti isolati, purché pregnanti e significativi.
Il Tribunale ritiene conforme ai parametri di non irragionevolezza il provvedimento adottato in presenza di situazioni di conflittualità, considerata la funzione preventiva del giudizio sottostante (Cons. St., sez. III, n. 2990 del 2016 e n. 3515 del 2016; TAR Napoli, sez. V, n. 4413 del 2020; TAR Firenze, sez. II, n. 722 del 2020; TAR Milano, sez. I, n. 484 del 2019). Le aspre tensioni interpersonali, per la contiguità dei rapporti, tendono ad esasperarsi nel tempo; a tutela della sicurezza pubblica e privata è pertanto opportuno che i protagonisti di tali conflitti non abbiano disponibilità di armi (TAR Salerno, sez. I, n. 292 del 2020; TAR Campobasso, sez. I, n. 37 del 2017).
Il provvedimento è peraltro plurimotivato dalla ulteriore valutazione di incuria nella detenzione delle armi. Irrilevante è l’eccezione del ricorrente secondo cui la mancata denuncia di due colpi a pallettoni non costituirebbe reato: la valutazione discrezionale sull’affidabilità prescinde dalla rilevanza penale dei comportamenti accertati dall’autorità di pubblica sicurezza. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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