Concessioni demaniali marittime, oggetto della gara e tardività dell’impugnazione (Cons. Stato n. 3283 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per il rinnovo di concessioni demaniali marittime la lettera di invito è immediatamente lesiva per il concessionario uscente, che è tenuto a impugnarla subito sia per contestare la declaratoria di scadenza del titolo sia per rivendicare la proprietà dell’impianto insistente sull’area. Una volta acclarata la tardività dell’impugnazione, il contenuto dell’atto resta intangibile e non può essere scisso, ritenendo tempestiva la censura relativa all’oggetto della gara. L’oggetto della procedura si individua dalla lettera di invito e dagli allegati grafici, che prevalgono su indagini tecnico-discrezionali sull’amovibilità dei manufatti. Ne consegue che tutti i concorrenti devono calibrare l’offerta sul dato certo della permanenza dell’impianto, con esclusione di ogni oggetto variabile della gara.

Il Fatto

Una società concessionaria di un’area demaniale nel porto di un comune campano, adibita a distribuzione di gasolio per la nautica, chiedeva il rinnovo della concessione dopo la scadenza del titolo. La regione pubblicava l’istanza e, all’esito, indiceva una procedura paraconcorsuale con lettera di invito, invitando tre operatori economici tra cui la concessionaria uscente e un’altra società, che risultava aggiudicataria con il punteggio più alto.

La concessionaria uscente impugnava davanti al TAR Campania l’esito della gara con ricorso e motivi aggiunti, lamentando l’illegittimità della procedura e l’inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale subordinato. Il TAR annullava integralmente la procedura, ritenendo che l’offerta presupponesse erroneamente la permanenza dell’impianto e violando i principi di par condicio e di onus clare loquendi. Entrambe le società impugnavano la sentenza in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i giudizi e affronta il nodo centrale: l’oggetto della procedura. Secondo l’aggiudicataria sarebbe l’area demaniale con il sovrastante impianto; secondo la concessionaria uscente sarebbe l’area nuda, da liberare in caso di mancata aggiudicazione. La soluzione di tale questione è pregiudiziale rispetto a ogni altra censura.

La Corte rileva che la lettera di invito ha individuato l’oggetto della gara non solo con la descrizione, ma anche mediante gli allegati grafici, dai quali è ictu oculi evidente la presenza dei serbatoi sull’area demaniale. La regione ha dunque indetto la procedura per l’affidamento dell’area con l’impianto sovrastante. Ne deriva la palese infondatezza della censura sulla presunta inattendibilità dell’offerta, poiché tutti i concorrenti dovevano dare per certa la permanenza dell’impianto.

Il primo giudice è incorso in ultrapetizione laddove ha accertato che l’impianto dovesse essere rimosso, non essendo mai stata proposta una simile domanda di accertamento. La lettera di invito, inoltre, era immediatamente lesiva per il concessionario uscente sotto il profilo della scadenza del titolo e della permanenza dell’impianto: andava impugnata subito. Acclarata la tardività, il TAR avrebbe dovuto trarne la conseguenza dell’intangibilità integrale dell’atto, senza scinderne il contenuto. Il motivo sull’incompetenza regionale non è stato riproposto in appello, con formazione del giudicato interno.

Respinte nel merito le censure sull’offerta tecnica, il Collegio osserva che le stesse non superano la prova di resistenza, stante il divario di punteggio e la mancata contestazione dei restanti criteri. Quanto al requisito esperienziale, la censura è inammissibile e comunque infondata, non differenziando la lex specialis l’anno dalla frazione di anno. L’accoglimento dell’appello dell’aggiudicataria elide l’interesse al ricorso incidentale subordinato, dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *