Non ammissione alla classe successiva legittima nonostante diagnosi tardiva di DSA (TAR Lombardia n. 1325 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La diagnosi di disturbo specifico di apprendimento intervenuta dopo la conclusione dell’anno scolastico non è idonea a fondare l’obbligo di predisposizione del Piano Didattico Personalizzato, che presuppone l’esistenza di una certificazione già acquisita al patrimonio informativo della scuola. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica del consiglio di classe ed è adeguatamente motivato quando si correla alle insufficienze riportate nella quasi totalità delle discipline. Il voto numerico sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell’organo collegiale. Le carenze nell’attivazione dei corsi di recupero non incidono sulla legittimità del giudizio finale, che si fonda sulla preparazione e maturazione comunque raggiunte dall’alunno.

Il Fatto

I genitori di un minore hanno impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, i provvedimenti relativi all’anno scolastico 2018/2019 con cui il consiglio di classe di un istituto comprensivo statale ha deliberato la non ammissione del figlio alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

L’alunno aveva riportato otto insufficienze, in tutte le materie salvo due, con un giudizio finale che segnalava difficoltà di coinvolgimento, impegno inadeguato e mancata organizzazione del lavoro. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per mancata applicazione delle disposizioni in materia di DSA e BES, il difetto di istruttoria sulla valutazione e la mancata attivazione dei corsi di recupero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Muovendo dalla legge delega n. 53 del 2003, dalla legge n. 170 del 2010 e dal D.M. n. 5669 del 2011, il Tribunale ricostruisce il sistema delle misure compensative e dispensative, la cui finalità resta quella di assicurare all’alunno in svantaggio il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.

Sul punto decisivo, la diagnosi di DSA risulta redatta il 20 luglio 2019 e trasmessa alla scuola solo il 7 agosto 2019, dunque dopo la conclusione dell’anno scolastico. Da ciò deriva l’inconsistenza delle doglianze relative alla mancata adozione di percorsi individualizzati e del PDP, che presuppongono una certificazione esistente. La circostanza, non contestata dai ricorrenti, priva di fondamento anche la censura sull’aggiornamento del corpo docente, non essendo ascrivibile alla scuola alcun contegno omissivo in mancanza di evidenze mediche.

Quanto alla valutazione, il giudizio finale è ritenuto congruo perché correlato alle carenze in otto materie e a elementi comportamentali e di impegno di rilevante gravità. Il voto numerico «esprime e sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell’organismo collegiale competente» (C.G.A.R.S., ordinanza n. 403 del 30.11.2023). Il Collegio richiama poi l’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, che subordina l’ammissione al conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina, e l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017, che attribuisce al consiglio di classe la facoltà di deliberare motivatamente la non ammissione, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 616 del 2020.

Il Tribunale esclude infine che la mancata attivazione dei corsi di recupero possa incidere sulla legittimità del giudizio, ribadendo che esso si basa sulla preparazione e maturità raggiunte (TAR Lombardia n. 858 del 2024). L’obbligo informativo verso i genitori si intende assolto con l’inserimento dei voti nel registro elettronico. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *