White list: il giudizio sintetico di permeabilità mafiosa resiste alle censure generiche (TAR Calabria n. 2170 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) è espressione di ampia discrezionalità dell’autorità prefettizia e si fonda su un giudizio sintetico di rischio di permeabilità mafiosa, secondo il criterio del “più probabile che non”. A tal fine il Prefetto può valorizzare plurimi e univoci elementi indiziari, tra cui il coinvolgimento in un’operazione di polizia e il successivo rinvio a giudizio per uno dei reati-spia di cui all’art. 84, quarto comma, lett. a), d.lgs. n. 159/2011. È irrilevante che le singole circostanze siano tra loro collegate o fondate sui medesimi fatti, non essendo per ciò solo privata di idoneità la valutazione complessiva. Le censure generiche, prive di riscontro probatorio, non scalfiscono la legittimità del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha respinto la sua istanza di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012. Il diniego si fondava su informazioni delle Forze di Polizia riguardanti il titolare e socio unico: un’indagine della D.D.A. di Catanzaro per turbata libertà degli incanti e concorso di persone nel reato, conclusasi con declaratoria di prescrizione; la parentela con soci di una società destinataria di informazione antimafia interdittiva; l’attività lavorativa svolta per la stessa; numerosi controlli con soggetti controindicati; la titolarità di altra impresa anch’essa attinta da provvedimento interdittivo.

La ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti del rigetto, la genericità delle frequentazioni contestate e l’apparente motivazione, tutte le ragioni facendo capo al solo coinvolgimento nell’operazione di polizia, conclusasi senza condanna. L’amministrazione si è costituita sostenendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo da due premesse. La ricorrente, pur avendo ricevuto il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, non ha formulato osservazioni in sede procedimentale; nel giudizio si è limitata a depositare il provvedimento gravato, senza ulteriore documentazione. Inoltre, nessuna delle circostanze indiziarie riferite nel decreto è stata efficacemente smentita.

Quanto alle frequentazioni, la ricorrente si è limitata a lamentare la mancata indicazione di nomi, date e modalità dei controlli, non contestando nel merito i rapporti con soggetti controindicati. Non risultano contestate né l’interdittiva che ha attinto la società di cui sono soci il fratello e lo zio del titolare, né l’attività lavorativa prestata per essa, né l’interdittiva antimafia a carico di altra impresa dello stesso amministratore.

Il Collegio ha ritenuto non condivisibile la tesi dell’apparente motivazione. I rilievi sono apparsi generici e sforniti di prova; anche ove sufficientemente allegati, essi non priverebbero le circostanze della loro idoneità a sostenere il giudizio di permeabilità mafiosa, essendo irrilevante il loro intimo collegamento per il fatto di fondarsi, anche solo parzialmente, sui medesimi fatti.

Sul coinvolgimento penale, il TAR ha richiamato l’art. 84, quarto comma, lett. a), d.lgs. n. 159/2011: il Prefetto può desumere il rischio anche dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio in relazione ai reati-spia, tra cui quello contestato al legale rappresentante. Il rischio è stato dedotto da un giudizio sintetico sui plurimi indizi, tra cui non illegittimamente il rinvio a giudizio.

La dedotta marginalità del coinvolgimento, ricavata dalla sentenza e dall’istruttoria dibattimentale, non è stata supportata dal deposito degli atti del processo né della sentenza, nella disponibilità della ricorrente. La valutazione prefettizia è risultata così fondata su plurime e univoche circostanze, non irragionevole né illogica, e il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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