Porto d’armi revocato, il tempo trascorso non impone il riesame in autotutela (Cons. Stato n. 4991 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mero decorso del tempo e l’eventuale deduzione di circostanze nuove rispetto a quelle considerate dall’atto amministrativo sfavorevole non radicano, di per sé, un obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza di autotutela diretta al riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile. La reiezione della richiesta, fondata su un essenziale richiamo a quanto già statuito, non è illegittima quando non emergono le eccezionali ragioni richieste dalla giurisprudenza per imporre il riesame. In materia di porto d’armi, il diniego di autotutela può essere motivato in forma succinta e per relationem, essendo coerente con il principio di non obbligatorietà del riesame. Resta salva la facoltà dell’interessato di attivare un procedimento autonomo per il rilascio del titolo, nel quale l’amministrazione deve svolgere una accurata istruttoria.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto una licenza per porto d’armi di un fucile per l’esercizio venatorio. A seguito di segnalazioni collegate a procedimenti penali per detenzione e spaccio di stupefacenti, la Questura aveva disposto la revoca dell’autorizzazione. L’interessato non aveva impugnato quel provvedimento, divenuto inoppugnabile. I procedimenti penali si erano poi conclusi con proscioglimento per intervenuta prescrizione.
Nel 2019 l’interessato aveva presentato una prima istanza di riesame, rigettata dall’amministrazione sul rilievo che la pronuncia di estinzione del reato non accertava l’insussistenza dei fatti posti a base della revoca. Anche quel diniego non era stato impugnato. Nel 2022 l’interessato aveva formulato una seconda istanza, incentrata sul lungo tempo trascorso dai fatti e sull’assenza di attuali indici di inaffidabilità. La Questura aveva respinto anche tale richiesta, richiamando sinteticamente il precedente diniego. Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame. Con il primo motivo l’appellante sosteneva che la seconda istanza, diversamente da quella del 2019, mirasse a far riconsiderare in radice il requisito dell’affidabilità alla luce del tempo trascorso. La Corte riconosce l’effettiva diversità del riferimento, ma nega che essa basti. Il richiamo a circostanze nuove rispetto all’originario atto sfavorevole non è di per sé sufficiente per radicare il presupposto dell’obbligo di provvedere su un’istanza di autotutela.
La reiezione basata su un essenziale richiamo a quanto statuito in precedenza non determina quindi alcuna illegittimità automatica. L’amministrazione non ha condotto una nuova istruttoria e non emergono quelle eccezionali ragioni che, secondo la giurisprudenza, farebbero sorgere l’obbligo di provvedere sul riesame di un provvedimento inoppugnabile. Il dato del tempo trascorso, osserva il Collegio, non presenta il requisito dell’assoluta novità né impone ulteriori approfondimenti: già l’istanza del 2019 tendeva a verificare l’attualità delle argomentazioni poste a sostegno della revoca.
Quanto al secondo motivo, la conferma dell’inammissibilità preclude l’esame delle censure, peraltro già respinte nel merito dal TAR. Nel merito, la Corte qualifica l’istanza del 2022 non come domanda di un nuovo titolo, ma come richiesta di autotutela finalizzata alla revoca del decreto. La motivazione succinta del diniego è quindi coerente con il principio di non obbligatorietà del riesame, a fortiori quando l’amministrazione intende ribadire un diniego già espresso. Il TAR ha correttamente valorizzato i poteri valutativi riservati al Ministero dell’Interno nella prevenzione dei rischi derivanti dall’uso delle armi.
La Corte conferma infine, con una precisazione operativa, che l’interessato può attivare ex novo un procedimento autonomo per il rilascio del porto d’armi, sganciato dal riesame della revoca. In quel procedimento l’amministrazione dovrà svolgere una accurata istruttoria, valutando prudentemente, ma non esclusivamente, ogni elemento utile a stabilire se le pregresse vicende abbiano attitudine preclusiva. Le spese del grado sono integralmente compensate per gli aspetti di novità fattuale.
Nota della Redazione
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