Truffa online: l’incasso del profitto può fondare la responsabilità (Cass. pen. n. 15091/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di truffa realizzato mediante vendita online, l’incameramento del profitto su una carta intestata all’imputato costituisce elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità, quando non emergano ricostruzioni alternative concretamente dimostrate nel processo. Il ragionevole dubbio richiesto dall’art. 533 cod. proc. pen. non può fondarsi su possibilità meramente ipotetiche o congetturali, prive di riscontro nelle risultanze processuali. Quando sia provato che l’imputato ha realizzato una frazione essenziale della condotta tipica, costituita dalla percezione dell’ingiusto profitto, l’eventuale intervento di terzi nella fase degli artifici o delle trattative deve trovare un concreto supporto probatorio. La truffa contrattuale online si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto mediante l’accredito o la riscossione della somma.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani aveva assolto l’imputato dal reato di truffa perché non aveva ritenuto raggiunta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La vicenda riguardava la vendita, attraverso una piattaforma online, di una bicicletta che non era stata successivamente consegnata all’acquirente. Il corrispettivo era stato versato mediante bonifico su una carta intestata all’imputato.
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza sostenendo che l’intestazione della carta sulla quale era confluito il prezzo costituisse prova diretta di una componente essenziale della condotta e che il giudice avesse costruito il dubbio assolutorio sulla mera possibilità che altri soggetti avessero pubblicato l’annuncio o gestito le trattative. Nessun elemento concreto risultava però acquisito a sostegno di tale ricostruzione alternativa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte ricostruisce il significato della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio prevista dall’art. 533 cod. proc. pen., chiarendo che il dubbio idoneo a impedire la condanna deve essere razionale e trovare sostegno nelle emergenze processuali. Non è sufficiente evocare possibilità astrattamente compatibili con l’accaduto quando esse restino prive di qualsiasi riscontro e costituiscano eventualità meramente congetturali.
Nel caso concreto era stato accertato che il profitto della vendita fraudolenta era confluito sulla carta intestata all’imputato. Secondo la Corte, la percezione dell’ingiusto profitto non costituisce un semplice indizio, ma rappresenta una frazione essenziale della condotta tipica della truffa. Tale dato non poteva essere svalutato attribuendo rilievo decisivo alla sola mancata identificazione materiale dell’autore dell’annuncio o degli artifici, soprattutto quando la possibile partecipazione di terzi non risultasse supportata da elementi acquisiti nel contraddittorio.
La Corte precisa che tale impostazione non comporta un’inversione dell’onere della prova. Una volta acquisita la prova della riferibilità all’imputato di un segmento essenziale del fatto, eventuali ricostruzioni alternative devono però trovare un concreto fondamento processuale e non possono essere costruite dal giudice sulla base di mere ipotesi. Nella truffa contrattuale online, inoltre, il luogo di consumazione coincide con quello in cui l’agente consegue il profitto mediante l’accredito della somma. L’incameramento del denaro su una carta intestata all’imputato assume quindi rilievo centrale anche nell’individuazione del soggetto agente. La sentenza assolutoria viene pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Trani, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
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