Porto d’armi, affidabilità e valutazione globale delle condotte (TAR Lombardia n. 1872 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata all’accertamento della piena affidabilità del richiedente. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del t.u.l.p.s., l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può negare la licenza anche in assenza di condanna per reati specifici. Il giudizio di non affidabilità è legittimo quando si fonda sulla valutazione globale e non atomistica di segnalazioni, condotte e precedenti, anche risalenti e anche privi di rilevanza penale. Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può basarsi su considerazioni probabilistiche assistite da sufficiente fumus.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia. Il Questore respingeva l’istanza richiamando diverse segnalazioni di polizia per ingiurie, minacce e danneggiamento. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Lombardia, che lo respingeva.
Il ricorrente lamentava eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di istruttoria, deducendo la falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS e l’omesso accoglimento dell’istanza di accesso agli atti. Il Ministero dell’Interno chiedeva la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 440 del 1993, secondo cui il porto d’armi può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi, così da scagionare dubbi sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.
La licenza può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, quando manchi la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato e le vicende personali, anche non penalmente rilevanti. L’autorizzazione postula che il beneficiario osservi una condotta improntata alla piena osservanza delle norme penali e delle regole di civile convivenza.
Il giudizio dell’Autorità è caratterizzato da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne o misure di pubblica sicurezza, ma che non siano ascrivibili a buona condotta, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
La natura cautelare del provvedimento comporta che esso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze assistite da sufficiente fumus al momento dell’adozione. Non è necessario un abuso accertato delle armi, essendo sufficienti circostanze che dimostrino la non piena affidabilità del soggetto al loro uso.
Nel caso concreto, la pluralità delle segnalazioni, unita alla condanna risalente e a quella recente per danneggiamento in luogo diverso dalla residenza, restituisce un quadro che, esaminato nel suo insieme, legittimamente giustifica riserve sulla condotta del ricorrente. Il Collegio le riconduce a una tendenza all’uso di modi violenti, non a vecchi screzi di vicinato. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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