Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 312 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale. La rinuncia va notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a. L’abbandono del ricorso è rimesso integralmente alla parte che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dall’avente diritto e dell’intervenuta conoscenza della controparte. Le spese possono essere compensate quando le circostanze della controversia e la mancata opposizione delle altre parti lo giustifichino.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui il Comune aveva aggiudicato l’appalto dei lavori di consolidamento delle aree in frana a un operatore economico collocato al quarto posto della graduatoria, all’esito di un procedimento di interpello avviato dopo la revoca della precedente aggiudicazione. La ricorrente, seconda classificata, contestava la scelta dell’amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria e lamentava la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, del principio di par condicio e del principio di conservazione degli atti.
Il Collegio, in sede cautelare, aveva rigettato l’istanza rilevando il carattere lesivo dell’interpello e la sua mancata tempestiva impugnazione. Prima dell’udienza di merito la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non nutrendo alcun interesse alla sua coltivazione, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso è rimessa integralmente a colui che agisce ed è sottoposta alle sole condizioni della provenienza dalla parte o dal procuratore espressamente autorizzato e dell’intervenuta conoscenza della controparte, da conseguirsi in modo formale o mediante forme equipollenti. Rileva inoltre la necessità dell’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente (richiamata TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 9465 del 2023).
Nel caso concreto la ricorrente, in persona del legale rappresentante, ha notificato l’atto di rinuncia alle controparti e lo ha depositato in giudizio. Le controparti non si sono opposte. Sussistono pertanto tutti i presupposti per dare atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.
Quanto alle spese, le circostanze della controversia e la mancata opposizione delle altre parti rispetto alla richiesta formulata in sede di rinuncia ne giustificano la compensazione, restando impregiudicato quanto già statuito per la fase cautelare.
Nota della Redazione
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