Misure di salvaguardia del piano della riserva naturale e limite quinquennale inderogabile (TAR Lombardia n. 1879 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di salvaguardia adottate dall’ente di gestione di una riserva naturale in attesa dell’approvazione del nuovo piano soggiacciono al termine massimo di efficacia previsto dall’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, recepito dall’art. 36, comma 4, l.r. Lombardia n. 12/2005. La data di approvazione del nuovo piano non costituisce termine finale idoneo a superare quel limite. Il divieto di edificabilità decade alla scadenza del termine quinquennale decorrente dall’adozione della delibera. Non è invocabile alcuna prorogatio automatica in difetto di espressa previsione legislativa. La comunicazione che nega il parere di conformità richiamando la misura decaduta è annullabile.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 2017 istanza per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. Il procedimento richiedeva la certificazione di conformità del progetto al piano vigente della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola. Il Responsabile dell’Area Tecnica, con comunicazione del 20.04.2023, ha respinto la richiesta richiamando la delibera del Consiglio di Gestione n. 13 del 23.01.2018, che aveva vietato nuovi interventi edificatori fino all’approvazione del nuovo piano.
La ricorrente ha impugnato la comunicazione e la delibera nella parte in cui la misura veniva applicata oltre il termine quinquennale, chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, il risarcimento del danno o l’indennizzo. La Riserva ha eccepito l’inammissibilità per natura non provvedimentale dell’atto e l’irricevibilità per tardività, non essendo stata impugnata la delibera presupposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari. La delibera n. 13/2018 è un atto a contenuto generale, rivolto a destinatari non individuabili a priori. L’interesse a ricorrere sorge solo con l’atto applicativo, sicché le censure avverso la delibera sono ricevibili. La comunicazione del 2023 non è una semplice lettera di cortesia: essa afferma l’attuale incompatibilità dell’intervento con le misure di salvaguardia e determina un arresto procedimentale, radicando l’interesse all’impugnazione.
Nel merito, il Tribunale ha qualificato la delibera come misura di salvaguardia. Essa persegue una finalità conservativa e cautelare: evitare che, nelle more dell’approvazione del piano in fieri, il rilascio di titoli edificatori comprometta l’assetto progettato. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 257 del 2014 e Cons. Stato, Sez. II, n. 2012 del 2020, il Collegio ha confermato la ratio precauzionale dell’istituto.
Da tale qualificazione discende l’applicabilità dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che fissa il termine massimo di efficacia in tre anni, elevato a cinque quando lo strumento sia sottoposto all’amministrazione competente entro un anno dalla pubblicazione. La norma è recepita dall’art. 36, comma 4, l.r. n. 12/2005. La previsione, nella delibera, della data di approvazione del nuovo piano quale termine finale non consente di superare quel limite. Il Collegio ha osservato che la misura adottata è più incisiva della mera sospensione prevista dalla norma statale, configurando un vero e proprio divieto di edificabilità.
Pertanto, adottata la delibera il 23.01.2018, il divieto è decaduto il 23.01.2023, senza che rilevi l’omessa approvazione del nuovo piano. Il Tribunale ha respinto la tesi dell’amministrazione che sommava al quinquennio due anni di inattività per l’emergenza Covid: in difetto di espressa previsione legislativa, non è invocabile una prorogatio automatica. La domanda caducatoria è stata accolta e gli atti impugnati annullati. La domanda risarcitoria e quella indennitaria sono state respinte, non trattandosi di vincoli preordinati all’espropriazione ma di misure conservative di diritto intertemporale. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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