L’istanza incompleta impone al Comune l’obbligo di provvedere con atto espresso (TAR Lombardia n. 2506 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il privato chiede il rilascio di un titolo edilizio, ancorché incompleta nel contenuto e indirizzata a un ufficio diverso da quello competente, manifesta la volontà di attivare il procedimento amministrativo e impone alla pubblica amministrazione il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, l’obbligo di provvedere non viene meno neppure quando la domanda appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: in tali casi l’amministrazione deve comunque adottare un provvedimento espresso in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Il silenzio serbato sull’istanza è pertanto illegittimo e il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di pronunciarsi in maniera espressa entro un termine assegnato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto nel dicembre 2021 il permesso di costruire per la realizzazione di una casa funeraria mediante ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un edificio. Con istanza trasmessa al Comune il 31 maggio 2023, chiedeva il rilascio di una variante in deroga allo strumento urbanistico, finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche tramite un ascensore esterno per disabili.
Il Comune non dava alcun riscontro. La società proponeva allora ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza. L’amministrazione si costituiva eccependo l’insussistenza di un obbligo di provvedere, sul rilievo che la nota ricevuta non costituisse formale domanda di titolo edilizio ma una mera relazione illustrativa, priva di progetto e inoltrata a ufficio non competente. Alla camera di consiglio il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare una questione processuale. La memoria di replica e i documenti depositati dalla ricorrente a ridosso dell’udienza sono tardivi rispetto al termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., che per i giudizi camerali, diversi da quelli cautelari, dimezza i termini del processo ordinario fissandoli in 20, 15 e 10 giorni liberi prima della camera di consiglio rispettivamente per documenti, memorie e repliche. Di tale produzione il Tribunale non tiene quindi conto.
Nel merito, la tesi difensiva del Comune non è condivisa. La circostanza che l’istanza sia incompleta — ma corredata comunque da una tavola grafica raffigurante l’ascensore esterno — e che sia stata inoltrata al Servizio Urbanistica anziché al SUAP o al SUE non ne elimina la valenza procedimentale. L’atto manifesta la volontà del privato di chiedere il rilascio di un titolo edilizio ed è idoneo ad avviare un procedimento che il Comune doveva chiudere con un provvedimento espresso.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 2 della legge n. 241/1990. La norma prevede che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, le amministrazioni hanno il dovere di concluderlo con provvedimento espresso. Il Collegio valorizza in particolare la previsione delle forme semplificate per i casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda: proprio tale previsione dimostra, in via implicita, che la pubblica amministrazione è tenuta a esprimersi sempre, anche quando la richiesta appaia manifestamente infondata o inammissibile.
Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e l’obbligo del Comune di provvedere in maniera espressa entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.