Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1354 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale del comando giudiziale. L’inerzia legittima l’assegnazione di un termine e la nomina del commissario ad acta. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Con la sentenza n. 180/2024 il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta docente e ha condannato il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di lite.
Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Dopo la notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è decorso il termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata. Non essendo intervenuta l’esecuzione, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato e risulta notificata alla sede reale dell’Amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, dagli atti non risulta che il titolo sia stato eseguito. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse del ricorrente e secondo i termini fissati nella sentenza civile, con particolare riguardo all’attribuzione della carta docente e al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.
Al Ministero è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per eseguire il comando. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il ritardo maturato ha fondato la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. La liquidazione segue il criterio del penultimo periodo della disposizione richiamata.
Le spese sono state poste a carico della soccombenza e liquidate in € 800,00 oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in ragione dei numerosi precedenti analoghi. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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